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Concessioni bingo, rinvio a Corte costituzionale in Gazzetta ufficiale

04 luglio 2019 - 07:30

Pubblicate su Gazzetta ufficiale ordinanze con cui Tar Lazio ha rimesso a Corte costituzionale questioni di legittimità della proroga alle concessioni per il bingo.

Scritto da Redazione
Concessioni bingo, rinvio a Corte costituzionale in Gazzetta ufficiale

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale - Serie Speciale - Corte Costituzionale di oggi, 3 luglio, le ordinanze con cui il Tar Lazio lo scorso marzo ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità della proroga tecnica alle concessioni per il bingo introdotta dalla legge di Stabilità 2018.

Il Tar Lazio aveva ritenuto che “gli operatori siano definitivamente privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è ormai sostanzialmente indeterminata.

Tali soggetti risultano essere stati incisi, perciò, in modo che appare arbitrario e irragionevole da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime, reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili alternative economiche, poiché la scelta di cessare l’attività li esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio della nuova gara. Da ciò i dubbi di irragionevolezza della misura”.
“Appare violato, anzitutto, l’articolo 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un gruppo di operatori economici precisamente determinato”, si legge nell'ordinanza del Tar Lazio.
 “Da un lato, infatti, la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto trascurabile – l’importo dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione delle concessioni, senza che risulti essere stata svolta alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilità di tale onere e senza che l’importo stesso presenti alcuna correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare (ossia 350.000,00 euro, corrispondenti, in rapporto alla durata novennale prevista per le nuove concessioni, a un onere mensile di euro 3.240,74, e quindi a una somma pari a meno della metà di quella dovuta durante la proroga tecnica).
Dall’altro lato, questo aumento si accompagna all’ulteriore protrarsi del regime di proroga tecnica, già in corso dal 2013, di fatto senza una precisa delimitazione temporale. Se è vero, infatti, che la legge n. 205 del 2017 ha stabilito formalmente che l’Agenzia dovesse procedere alla gara 'entro il 30 settembre 2018', deve tuttavia osservarsi che l’indicazione di questo termine è valsa anzitutto a 'sanare' la circostanza che il regime di proroga tecnica si fosse già prolungato oltre il termine del 2016, precedentemente stabilito, proiettandone ulteriormente in avanti la durata. D’altro canto, il nuovo termine fissato è parso sin da subito inattendibile, come la ricorrente non ha mancato di evidenziare nel ricorso, atteso che la ripetuta proroga delle precedenti scadenze non poteva che indurre gli operatori a dubitare di dover confidare sul rispetto della data da ultimo stabilita.
Tale previsione è stata, del resto, puntualmente confermata dalla circostanza che, alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione (7 novembre 2018), nessuna gara fosse stata bandita dall’Agenzia.
Da ultimo, la circostanza che il regime di proroga tecnica sia stato ormai svincolato da ogni precisa scadenza risulta comprovata dal fatto che la legge n. 145 del 2018 abbia incluso nel regime di proroga tecnica anche le concessioni in scadenza nell’anno 2019, senza neppure modificare il termine per procedere alla gara, che è rimasto fissato nella data già trascorsa del 30 settembre 2018”.
 

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