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Proroga concessioni bingo all'esame della Consulta il 26 febbraio 2020

04 ottobre 2019 - 09:39

Il 26 febbraio 2020 la Corte costituzionale esaminerà il ricorso di alcuni operatori sulla legittimità della proroga tecnica alle concessioni bingo introdotta da legge di Stabilità 2018.

Scritto da Redazione
Proroga concessioni bingo all'esame della Consulta il 26 febbraio 2020

Si dovrà aspettare fino alla data del 26 febbraio 2020 per conoscere la pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso presentato da alcuni operatori – e con l'intervento ad adiuvandum di Ascob - Associazione concessionari bingo - sulle questioni di legittimità della proroga tecnica alle concessioni bingo introdotta da legge di Stabilità 2018.

 

A confermarlo a Gioconews.it è Matilde Tariciotti, legale di uno dei concessionari.

 

Lo scorso marzo il Tar Lazio aveva rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 1, comma 1047, della legge di Stabilità 2018 che ha modificato l’articolo 1, comma 636, della legge di Stabilità 2014 innovando la disciplina del regime di proroga tecnica delle concessioni scadute o in scadenza, in virtù della quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli  con la circolare prot. n. 2018/ 2115 dell'8 gennaio 2018 ha comunicato ai concessionari del Bingo che “le somme mensili dovute dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500 rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni”e che “pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018 sono tenute a versare gli importi rideterminati anzidetti ferme restando le modalità e i termini di versamento ad oggi previsti”.
 
 
Secondo i giudici del Tar Lazio, la modifica sembrerebbe aver "violato, anzitutto, l’articolo 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un gruppo di operatori economici precisamente determinato”.
E sembrerebbe violato "anche l’articolo 41 della Costituzione, atteso che la libertà di iniziativa economica privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.
 

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