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Tar Lazio: 'Bingo, niente concessione senza fideiussione idonea'

01 aprile 2019 - 15:42

Il Tar Lazio evidenzia che senza una fideiussione idonea non si può ottenere l’affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo.

Scritto da Fm

“La fideiussione è elemento indispensabile per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo in quanto assolve ad una fondamentale funzione di garanzia, in favore dell’amministrazione per i casi di eventuale mancato adempimento, totale o parziale, dell’obbligazione costituente oggetto del rapporto principale. Di qui la necessità di una garanzia 'a prima richiesta', bancaria ovvero assicurativa, e l’esigenza che tale garanzia permanga per tutto il periodo di validità del rapporto, in modo da preservare in ogni momento la possibilità per l’amministrazione garantita di ripetere, in caso di inadempimento del concessionario, gli importi alla stessa spettanti”.

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società aggiudicataria di una concessione per l’esercizio di una sala bingo a Pozzuoli (Na) contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoliper l'annullamento del decreto con cui è stata revocata la concessione del 2004 per la gestione del gioco del bingo.
 
 
Secondo i giudici amministrativi, i requisiti sopra elencati “sicuramente non sussistevano più in capo alla società attesa la cancellazione della stessa dall’elenco ex art. 106 Tub, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, e dunque l’Amministrazione correttamente ha proceduto alla richiesta di sostituzione di tale polizza.
La garanzia prestata successivamente dalla ricorrente, tuttavia, non poteva essere ritenuta idonea ai fini di cui all’art. 9, comma 1, del Dm 31 gennaio 2000, n. 29; infatti, sulla base delle disposizioni regolamentari e contrattuali di riferimento, la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione per la gestione del Bingo deve essere bancaria o assicurativa ovvero al più rilasciata da intermediari iscritti all’elenco speciale ex art. 107 Tub.
Il fatto che, in sede di prima stipula della convenzione di concessione, si sia optato per una interpretazione maggiormente favorevole ai concessionari, consentendo loro il deposito di garanzia prestata da un soggetto iscritto all’elenco di cui al prefato art. 106 Tub, non neutralizza, ad avviso del Collegio, la possibilità successiva di esigere una garanzia a norma di legge.
Né si può configurare un affidamento in capo al soggetto privato, che, se anche esistente, certo non può superare l’ineludibile previsione normativa in ordine alla prescritta natura della fidejussione”.
 

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