Tar: 'No divieti per sala bingo già autorizzata, ma no ampliamenti'
Il Tar Lombardia boccia ricorso di una sala bingo contro variante del Pgt che conferma edificazione di luogo di culto, ma consente prosecuzione attività in quanto aperta nel 2011.
“La presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli e dai divieti connessi alla presenza del luogo sensibile, nei limiti della posizione economica già acquisita. Più precisamente, il luogo sensibile che viene realizzato vicino alla sala giochi non comporta l’applicazione dei divieti indicati nell’art. 5 della LR 8/2013, e di conseguenza non impedirà la prosecuzione o il rinnovo delle concessioni relative agli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, né l’attivazione di nuove concessioni per apparecchi dello stesso tipo, purché l’ordine di grandezza del fatturato non si discosti da quello attuale”.
Questa è l'iimportante assunto che risalta nella sentenza con cui il Tar Lombardia respinge il ricorso presentato dalla società di gestione di una sala bingo - collocata all’interno di una lottizzazione disciplinata da una convenzione urbanistica stipulata nel 2008 - attiva dal 2011, la cui attività rischia di entrare in conflitto con la realizzazione di un luogo di culto nella medesima zona dopo che il Comune di Bergamo, con una nuova variante al Piano di governo del territorio ha confermato la destinazione a servizi religiosi.