"Allo stato attuale la vigenza della previsione regolamentare non consente il rilascio di nulla osta in deroga, non previsto dalla norma comunale".
Così il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna respinge il ricorso per l'annullamento del regolamento per il contrasto del gioco patologico varato dal Comune di Olbia (Ss) presentato da una società operante nel settore del bingo, che aveva richiesto
il rilascio di una “autorizzazione in deroga” alla sostituzione del concessionario con stipula di un nuovo contratto di concessione scommesse per la gestione del negozio sportivo (senza modifica dei limiti dimensionali e di ubicazione di quello già esistente).
Domanda a cui l’Amministrazione non ha dato espresso riscontro, fatto che ha spinto la ricorrente a ritenere che si fosse "formato il silenzio significativo in termini di silenzio diniego", smentito tuttavia dal Comune, evidenziando che "non vi sia alcuna norma che attribuisca valore significativo al silenzio nell’ambito per cui è causa, per cui al più si configurerebbe un silenzio inadempimento, in termini di silenzio non significativo, tuttavia non impugnato nelle forme e nelle modalità di cui agli artt. 31 e 117 Cpa".
Il Tar, richiamando il regolamento comunale, riporta che "per nuova installazione", ai fini della legge regionale della Sardegna del 2019, "si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all'entrata in vigore della legge" e che è equiparata alla nuova installazione "la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere."
Ebbene, rimarcano i giudici amministrativi sardi, l’istanza della società presentata al responsabile dell’ufficio Attività produttive del Comune di Olbia per il rilascio di un “nulla osta, in autotutela ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 del regolamento comunale” rappresenta una domanda priva di supporto regolamentare vigente ed efficace, non essendo prevista, all’articolo 4, alcuna ipotesi applicativa in “deroga”, la quale quindi non può essere fondatamente invocata da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene che "il ricorso introduttivo non possa essere accolto, non emergendo la immediata lesività del regolamento impugnato. Infatti parte ricorrente non ha contestato un atto specificamente destinato a sé, ma solo il nuovo Regolamento comunale di disciplina del settore giochi (d’azzardo e leciti) da parte del Comune di Olbia; insomma non sono impugnati atti applicativi del Regolamento citato effettivamente lesivi della sfera d’azione della ricorrente."
Inoltre, sottolinea il Tar avviandosi alla conclusione, "va osservato che il citato regolamento comunale, recante 'Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo', mutua la definizione già resa dal legislatore regionale".