Tassa 500 milioni, Tar Lazio: 'Nessun dubbio di legittimità del decreto'
Il Tar Lazio boccia ricorso di un concessionario su legittimità costituzionale della 'tassa da 500 milioni' sugli apparecchi da gioco introdotta con la legge di Stabilità 2015.
"Il versamento della somma definita in capo a ciascuno dei tredici concessionari in proporzione al numero di apparecchi riferibili alla data del 31.12.2014 deve essere ripartita tra ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali. Ciò significa che i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a versare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, attualmente sono tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 e non devono più rinegoziare i loro rapporti con i concessionari".
del "decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 con il quale il direttore dell’Agenzia, nel dare attuazione alla legge di Stabilità, preso atto della disposta riduzione di 500 milioni di euro su base annua, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ha definito il numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario; ripartito il versamento annuale di 500 milioni in maniera proporzionale al numero di apparecchi, sì da stabilire che il concessionario ricorrente debba procedere per l’anno 2015 al versamento di 29.388.542,54 euro; stabilito che ciascun concessionario deve effettuare il versamento nella misura del 40 percento dell’importo annuale allo stesso riferibile ai sensi dell’art. 2 entro il 30 aprile 2015".
La sentenza del Tar Lazio ricorda che "l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 28.4.2016, ha precisato: la '(...) legge di Stabilità per il 2016 ha (...) interpretato in forma autentica il disposto dell’abrogato comma 649, ‘nel senso che la riduzione su base annua (...) si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015 (...). La disposizione chiarisce, quindi, con efficacia ex tunc (vale a dire per l’anno 2015, essendo la norma stata abrogata con effetto 1.1.2016) che l’obbligo di versamento della predetta somma - definito con il citato provvedimento direttoriale del 15.1.2015 in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31.12.2014 - deve essere ripartito tra ‘ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del ‘compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015…'. Ne discende che anche sotto tale profilo non residua alcun dubbio di legittimità del decreto gravato".