Dopo l'approvazione del giorno precedente, è arrivato anche il via libera definitivo – con la votazione finale della seduta di ieri, 13 luglio – dell'Assemblea regionale siciliana al disegno di legge per la modifica all'articolo 6 della legge sul gioco del 2020, con l'eliminazione del distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila) per le attività già in essere al momento della sua entrata in vigore.
Inoltre, la stipula di un nuovo contratto, anche con un nuovo concessionario, non verrà più considerata "nuova installazione".
“SALVAGUARDARE INVESTIMENTI GIÀ FATTI” – Il disegno di legge approvato, presentato dai deputati Calderone, Savona, Mancuso, Caputo, “si prefigge la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative giuridiche degli imprenditori, già autorizzati alla raccolta delle scommesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, nel caso di stipula di un nuovo contratto, anche con un nuovo concessionario, nel caso di risoluzione o rescissione di quello precedente e di voltura della licenza”, si legge nella relazione che accompagna il testo. “Appare, infatti, non confacente assimilare la superiore situazione giuridica, ai fini previsti dalla legge sopra citata, ad una nuova installazione, con pregiudizio delle posizioni giuridiche maturate e sancite da un'autorizzazione alla raccolta delle scommesse già rilasciata”.
COSA PREVEDE IL DDL – Di seguito, ecco il testo integrale del Ddl n. 953: “Modifica dell'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 norme per la prevenzione ed il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo”.
Art. 1. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
1. La lettera a), del comma 5, dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è abrogata.
2. All'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: 10 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.