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Scommesse e Ctd: conseguenze delle nuove modalità di accertamento

19 marzo 2022 - 09:10

Il tema dell'imposta unica calcolata anche sui centri di scommesse senza autorizzazione continua a suscitare attenzione dentro e fuori al settore del gioco.

Scritto da Riccardo Calantropio

Le modalità di accertamento del mancato pagamento dell’imposta unica, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente all’anno 2016 per i cosiddetti “Ctd” (Centri trasmissione dati) di bookmaker esteri senza concessione, sembrano aver creato una svolta nell’annoso problema dell’equiparazione tributaria dei Ctd e delle agenzie autorizzate. Le norme di legge prevedevano, infatti, solo un accertamento induttivo a partire dal 2016 dei Dtc collegati a bookmakers esteri, calcolando il triplo delle imposte della media provinciale dei centri AdM dell’anno precedente; e questo probabilmente nella presunzione che fosse impossibile accertare i veri volumi di gioco e le relative vincite per i singoli Ctd. Su questo problema era stato anche posto il terzo quesito alla Corte di giustizia europea dalla Corte Tributaria Provinciale di Parma, su cui tuttavia la Corte comunitaria non entrò nel merito, con la sentenza del Febbraio 2020, in quanto la causa trattata era precedente al 2016:

“Se gli articoli 52, 56 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento”.

Nel 2021, invece, come noto Adm ha chiesto ai gestori di Ctd gli importi delle scommesse e il loro esito per il relativo calcolo dell’imposta unica, rinunciando a tassarli sul triplo della media provinciale dei gestori autorizzati; e molti bookmakers hanno fornito ai loro gestori questi dati, che conservavano nei loro server. E solo a chi non li produceva, AdM contestava il triplo dell’imposta della media provinciale, come da norme in vigore. Dopo tale accertamento inviava le relative cartelle esattoriali, applicando una sanzione pari al 120 percento per omesso versamento. Si deduce, a parere di chi scrive, che AdM farà così anche per gli anni successivi il 2016, e se un bookmakers iniziasse a pagare autonomamente l’imposta unica corrente, come in passato facevano alcuni, eviterebbe la sanzione del 120 percento.

Inoltre nella pagina dedicata alla materia sul sito Adm si legge: 

“Nel settore scommesse Adm verifica il corretto versamento dell’imposta unica e ne accerta l’eventuale evasione: il video processo illustra le attività dispiegate da Adm a tal fine. L’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di contrastare la raccolta irregolare o illegale di scommesse, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio, ha previsto - a tutela del giocatore - che Adm possa disporre la chiusura dei punti vendita in cui si effettuano scommesse e concorsi pronostici se il gestore risulti debitore insolvente dell’imposta unica, in base a sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. L'Ufficio Adm territorialmente competente formalizza in questi casi l’invito a pagare entro trenta giorni quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna nonché l’intimazione a chiudere il punto vendita se, decorso tale periodo, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. Alla effettiva chiusura del punto vendita provvede poi, se del caso, il competente Comando della Guardia di Finanza”.

E, a quanto mi risulta, questa norma non è stata ancora applicata ai Ctd.

I POSSIBILI SVILUPPI - Da parte mia, non escluderei che le due cose siano collegate, ovvero che la “non applicazione della norma che prevede la chiusura dei centri scommesse non in regola con i versamenti dell’imposta unica, con sentenza anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa” non sia stata applicata “se non si fosse prima diversamente interpretata la norma del pagamento dell’imposta unica con i dati effettivi delle scommesse, e non in via induttiva, come è avvenuto per l’anno 2016”. In difetto, tale norma sarebbe stata più facilmente impugnabile. Oggi, invece, non ci sono più tali rischi.

Si segnala anche che la legge è del 2019, e solo il 31 Gennaio del 2020 è stato nominato l’economista Marcello Minenna come direttore dell'Agenzia. Quindi non si può escludere che possa essere stata una sua diversa e più realistica interpretazione delle norme ad aver portato a nuove interpretazioni. 

In questo quadro concettuale, molti gestori ed ex gestori di Ctd si pongono, a mio parere legittimamente, la domanda sul perché questi bookmakers non iniziano a pagare l’imposta unica corrente. E ritengono che in mancanza di chiarimenti da parte delle società interessate, non si possa escludere che non abbiano intenzione di pagarla e di non partecipare nemmeno al prossimo bando retail, visto che, sempre per la legge 157/2019 non potrebbero operare senza saldare l’imposta unica pregressa, anche con sentenza non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa, rischiando le costosissime fidejussioni. Si auspicano, al più presto dei chiarimenti ufficiali in merito.

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