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Lo Stato liberi l'amusement: tribunale Firenze ribadisce diversità comma 7

08 febbraio 2016 - 09:48

Una sentenza destinata a segnare la storia dell'Amusement esorta l'esclusione dal monopolio.  

Scritto da Ac
Lo Stato liberi l'amusement: tribunale Firenze ribadisce diversità comma 7

"I giochi di abilità, le macchine da gioco che non danno premi o che danno premi unicamente sotto forma di giocate gratis" non rientrano nell'esclusione (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della Direttiva Servizi (123/2006/Ce) "che invece comprende i servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi, in particolare, i giochi numerici quali le loterie, i biglietti 'grata e vinci', i giochi d'azzardo offerti nei casinò o nelle strutture autorizzate, le scommesse, il gioco del bingo e i giochi di azzardo offerti da o a beneficio di associazioni caritative o istituzioni senza scopo di lucro". Per tale ragione, agli apparecchi di cui al comma 7 del Tulps (ovvero, videogiochi e simili) non si devono applicare le norme previste per slot machine e gli altri giochi gestiti dal monopoli di Stato.
A ribadirlo è il Tribunale di Firenze, accogliendo il ricorso di un operatore che si era visto sequestrare due apparecchi di "puro" intrattenimento (videogiochi, appunto) per la mancata esposizione del nulla osta di esercizio previsto dalla normativa dei Monopoli di Stato. Normative che viene però messa qui in discussione dal Tribunale perché ritenuta non legittima rispetto alle norme europee che dovrebbero valere su questo segmento del gioco pubblico. Si tratta quindi dei principi più volte ribaditi su queste pagine e che erano emersi in occasione del convegno promosso da GiocoNews alla scorso fiera di Rimini, al quale avevano partecipato le principali multinazionali del videogame.

 

COSA DICE L'EUROPA - Non solo. Il Tribunale ripercorre anche l'iter legislativo che avrebbe dovuto portare a una nuova disciplina di questo settore. In particolare, scrivono i giudici nella sentenza, "La legge 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per aggiornare le caratteristiche tecniche degli apparecchi disciplinati dal citato Decreto Direttoriale e individuare le tipologie di apparecchi di nuova introduzione. Si tratta degli apparecchi meccanici, come, ad esempio, i biliardi e i calcio balillo, e degli apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per ritirare premi in natura di modico valore (le cosiddette 'ticket redemption')".
E ancora: "Ferma restando la illeceità degli apparecchi che riproducono giochi da casinò o i meccanismi tipici delle slot, fino all'emanazione del decreto ministeriale sarebbero rimaste valide le regole stabilite dal decreto direttoriale dell'8 novembre 2005 e successive integrazioni  (v. decreto interdirettoriale del 20/4/2010). Difatti lo schema di decreto ministeriale che era stato predisposto dalla stessa AdM è stato sottoposto all'esame preventivo da parte degli Organi comunitari (il cosiddetto 'stand still). Ma durante tali fasi preparatorie è intervenuta la delega fiscale (11.3.2014, n.23) sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto delegato di riordino del settore dei giochi, ivi compreso quello degli apparecchi in discorso.

Essendo scaduta la delega, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già avviato l'iter per la riproposizione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 110, comma 7 del Tulps".
Entrando ancor più nello specifico, la sentenza riporta come: "La direttiva Ce approvata il 12 dicembre 2006 123, sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, rappresenta la volontà del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di liberà di stabilimento (articolo 43 del Trattato Ce) e sulla libertà di prestazione di servizi (articolo 49 del Trattato), sancendo, in particolare, il principio della cosiddetta 'libertà di prestare il servizio', secondo il quale, tenuto conto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, è vietata agli Stati l'iposizione al prestatore di servizi di un altro stato membro di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano giustificati da ragioni di sicurezza pubblica, protezione della saluto o dell'ambiente. Si deve peraltro rilevare che il settore dei 'giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse' sono esclusi dall'ambito di aplicazione di tale ultima direttiva 'tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori".
"Del resto gli articolo 31 e 34 del decreto legge 201 del 2011 - convertito nella legge 214 del 2011 - hanno poi introdotto il principio per cui l'esercizio di una attività economica viene sottoposto ad un regime amministrativo concessorio/autorizzatorio solo se vi è un interesse generale e pubblico costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispeto del principio di proporzionalità. Né parte opposta ha provato che a tali siano legate ragioni di particolare tutela dell'ordine pubblico e dei consumatori o della salute della collettività (si veda da ultimo la legge regionale nmero 85/2014 che ha espressamente espunto gli apparecchi da gioco di cui al comma 7 del Tulps dall'ambito delle previsioni finalizzate alla prevenzione della cosiddetta ludopatia)".
IL PARERE - Secondo il legale Cino Benelli, che ha difeso l'operatore in questione nella causa civile, "la proununcia appare di primaria importanza in quanto è destinata ad aprire un nuovo fronte di regolamentazione per il comparto dell'Amusement che, come noto, risulta essere in un momento di grave difficoltà a causa della situazione normativa. Ancora una volta emerge infatti chiaramente come sia necessario separare questo segmento di gioco dalle altre attività sottoposte a regime di monopoli".

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