Cgue su restrizioni gioco a Valencia: ‘Decisione spetta a comunità locale’
"Gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale", anche se "le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le condizioni di proporzionalità".
Lo stabilisce la Corte di giustizia europea con la sentenza (Ottava Sezione, cause riunite da C-718/23 a C-721/23 e C-60/24) emessa ieri, 16 ottobre 2025 , con la quale stabilisce che le comunità autonome, come, nel caso specifico, la Comunità Valenciana, hanno legittimità a introdurre restrizioni stringenti su distanze minime tra sale gioco, limiti alle nuove licenze e limitazioni orarie per slot machine, a patto che tali misure siano proporzionate e rispondano a prevalenti motivi d’interesse generale.
Il Tribunale Superiore di Giustizia della Comunità Valenciana (Tsjcv) aveva sollevato dubbi circa la compatibilità tra le restrizioni implementate dalla legge regionale 1/2020 e le libertà fondamentali sancite dagli articoli 26, 49 e 56 Tfue (il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, uno dei due trattati fondamentali che costituiscono il diritto primario dell’UE, Ndr). In particolare, la legislazione prevedeva distanze minime tra sale gioco e istituti scolastici o altre sale (tra 500 e 850 metri) e una moratoria sull’assegnazione di nuove licenze fino a 5 anni, oltre alla limitazione temporale alla gestione di slot machine e apparecchi a premio nei locali pubblici.
La sentenza della Cgue sottolinea che, stante la materia ampiamente rimessa a valori etico-sociali, “gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale" e affida al giudice locale “una valutazione globale di tutte le circostanze” circa l’adeguatezza e necessità delle misure adottate.
In quello che è il passaggio chiave e conclusivo della Corte europea, si legge che "l’articolo 49 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette di tipo B o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato Fue o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli".
Aggiunge quindi la Cgue che "spetta al giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, procedere a tale valutazione nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze", confermando che è necessaria la verifica concreta e caso per caso della loro proporzionalità e coerenza rispetto agli obiettivi (tutela della salute, prevenzione della dipendenza, sicurezza pubblica). Il giudizio finale su questa adeguatezza – e quindi sulla liceità delle restrizioni – è demandato ai Tribunali Superiori di Giustizia delle comunità autonome (nel caso specifico, il Tsjcv).