Corte Giustizia Ue: ‘Norme nazionali su divieto gioco regole tecniche da notificare’
Una sentenza della quinta sezione della Corte di Giustizia Europea ha aperto una breccia nella regolamentazione sui giochi e, anche se il tutto va approfondito da mani decisamente più esperte a livello giuridico, riguarda anche il decreto Dignità e regole simili che regolano la pratica dell’azzardo.
I giudici hanno concluso che “una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una regola tecnica”. E in quanto regola tecnica, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che: “Nel caso di una normativa nazionale che costituisce una regola tecnica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che è stata notificata alla Commissione europea conformemente a tale articolo 5, paragrafo 1, una modifica di tale normativa è inopponibile agli operatori economici qualora tale modifica non sia stata notificata e abbia l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione di detta normativa, cosicché essa costituisce una regola tecnica soggetta all’obbligo di notifica previsto da quest’ultima disposizione”.
Va da sé che un aggiornamento di questo tipo deve essere notificato alla Commissione Europea prima di poter essere applicato.
Il caso deriva dalla causa C‑120/24 generata dal rinvio dalla Lituania alla Corte Ue con una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lettonia) il 15 febbraio 2024 dopo i chiarimenti sollevati dall’azienda di gaming Unigames.
La Corte ha specificato che la normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco online, attraverso informazioni pubblicate sul sito web di un operatore, rientra nella definizione di “regola tecnica” poiché si applica specificamente ai servizi della società dell’informazione e la sua osservanza è obbligatoria.
La seconda questione era se le modifiche a una normativa considerata “regola tecnica” siano inopponibili agli operatori economici se non sono state notificate alla Commissione. La Corte ha confermato che, se una modifica amplia l’ambito di applicazione di una regola già esistente, deve essere notificata. L’inadempimento di tale obbligo di notifica comporta l’inapplicabilità della norma nei confronti degli operatori economici.