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Distanziometro gioco, Tribunale Valencia chiede ancora lumi su compatibilità con norme Ue

13 maggio 2024 - 13:16

Il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) pone nuove domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea sulla conformità ai principi di proporzionalità e libertà di impresa del distanziometro per i punti gioco.

Scritto da Redazione
© Tingey Injury Law / Unsplash

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Si moltiplicano alla Corte di giustizia europea le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) – e che vedono fra le parti principali alcuni operatori di gioco – per chiedere di valutare la conformità ai principi di proporzionalità e libertà di impresa previsti dalla normativa europea del distanziometro imposto dalla regolamentazione locale.

Regolamentazione che prevede un distanziometro “tra punti di gioco”, che tra loro non possono trovarsi ad una distanza inferiore a 500 metri, e poi un distanziometro di punti di gioco “da una specifica tipologia luogo sensibile”, quella delle scuole che devono rimanere lontane almeno a 850 metri.

Un tema particolarmente caro al comparto italiano, e un caso che potrebbe fungere da “esempio” anche per i nostri tribunali amministrativi come rilevato sulle pagine della nostra rivista dall'avvocato Geronimo Cardia.

Queste le questioni pregiudiziali proposte.

“1)    Se gli articoli 26, 49 e 56 Tfue, che sanciscono i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi sono compatibili con una normativa nazionale (come l’articolo 5 del decreto del Consiglio della Comunità valenzana 97/2021, del 16 luglio 2021, di esecuzione degli articoli 45.5 e 45.6 della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana), che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, malgrado che detta normativa già stabilisca anche altre misure meno restrittive, ma che possono considerarsi ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, l’interesse generale e in modo particolare per i minori, come: a) il divieto di accesso e di partecipazione ai minori, agli interdetti con sentenza definitiva, ai dirigenti di enti sportivi e agli arbitri di attività su cui si effettuano scommesse, ai dirigenti ed azionisti di società di scommesse, alle persone che detengono armi, alcolizzate o sotto effetto di sostanze psicotrope, che disturbano lo svolgimento dei giochi, alle persone iscritte nel Registro delle persone escluse dall’accesso al gioco; e b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi forma di promozione commerciale, comprese quelle telematiche attraverso le reti di comunicazione sociale, nonché di promozione del gioco all’esterno dei locali, della pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto, manifesti o immagini su qualsiasi supporto.

2)   Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: Se gli articoli 26, 49 e 56 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella prevista dalla seconda disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che impone con effetto retroattivo la distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, alle sale da gioco già installate senza rispettare tale separazione, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020, dal momento che tale requisito è incompatibile con i già menzionati principi di libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

3)  Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella dettata dalla decima disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, in quanto tale sospensione delle licenze per un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

4)  Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dagli articoli 45.5 e 45.6 della citata legge della Comunità valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, in quanto obbligano solo le sale da gioco di proprietà di soggetti privati, e non quelle di proprietà di soggetti pubblici, che sono inoltre esenti dalle restrizioni attinenti alla pubblicità e ai controlli all’accesso alle quali sono soggette le prime, esonerandole dall’osservanza dei seguenti obblighi: a) il rispetto di un regime di distanza minima di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento; b) il rispetto retroattivo della distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, per le sale da gioco già installate senza rispettare tale distanza, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020; c) l’assoggettamento a una moratoria per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e scommesse e per l’esercizio di slot-machine.

Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna.

Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e falsa la concorrenza nel settore.”

 

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