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San Marino aggiorna norme sui giochi: 'Nuove tecnologie per un'offerta concorrenziale'

22 febbraio 2024 - 12:12

La Repubblica di San Marino ratifica il decreto delegato che aggiorna le disposizioni esistenti in materia di giochi ridefinendo le categorie di quelli ammessi come gratta e vinci e apparecchi automatici. Cosa dice la relazione tecnica.

Scritto da Redazione
Nella foto: il Palazzo pubblico di San Marino Patrick / Unsplash

Nella foto: il Palazzo pubblico di San Marino Patrick / Unsplash

È stato ratificato ora il decreto delegato per l'individuazione e regolamentazione dei giochi nella Repubblica di San Marino presentato lo scorso dicembre.

 

Il decreto, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa che lo accompagna, si propone di “aggiornare le disposizioni esistenti alla naturale evoluzione del mercato dei giochi della sorte anche in relazione a quanto accade nei Paesi limitrofi. Particolare attenzione è rivolta infatti allo sviluppo di nuove tipologie di gioco che potranno consentire ai gestori una offerta concorrenziale. Nello stesso tempo si è aggiornato il sistema fiscale e degli oneri di controllo e vigilanza”.

 

L'ESAME DEGLI ARTICOLI - Di seguito, ecco quanto si legge nella relazione allegata al decreto. "Art. 2 (categorie di gioco) Si è provveduto a ridefinire le categorie di giochi ammessi, in particolare: È stata istituita la categoria 82 'lotterie nazionali istantanee e similari' (gratta e vinci) al fine di regolamentare l'organizzazione, la distribuzione e la gestione di lotterie istantanee da parte di soggetti economici aventi stabile organizzazione nel la Repubblica di San Marino. È stata istituita la categoria G2 'apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea', in seguito alla necessità di ammodernare la tipologia di suddetti apparecchi presenti in territorio (si veda categoria G 1 già esistente), trattandosi ormai di una tipologia obsoleta e non concorrenziale rispetto all'offerta dei paesi limitrofi. Il gioco autorizzato in tutta Europa è quello che simula le slot machine. È quello che è presente anche in Italia ed è quello che ha sostituito i videopoker. Il gioco del poker deve restare vietato, ma il gioco a rulli è l'unica alternativa plausibile ed autorizzata in tutte le giurisdizioni internazionali regolate. Occorre consentire questa tipologia e mantenere vietato il poker come comunemente avviene ovunque. Dall'entrata in vigore degli apparecchi appartenenti alla categoria G2, tutti gli apparecchi di gioco della categoria Gl non potranno più essere rinnovati oltre la data dell'autorizzazione in corso.

Art. 3 (disposizioni per l'esercizio delle categorie di gioco) - L'ultimo comma dell'articolo 3 introduce la possibilità per l'Ente di accedere tramite propria autonoma postazione al software di gestione con collegamento diretto e in tempo reale ai terminali slot del concessionario in forma stabile Giochi del Titano SpA. Art. 5 (imposte speciali erariali e oneri di controllo e vigilanza) L'art. 5 è stato aggiornato in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 2."

 

GIOCHI ESERCITATI IN FORMA OCCASIONALE E/O TEMPORANEA - Imposte speciali erariali: Categoria B2 (lotterie nazionali istantanee e similari tipo gratta e vinci); è stata inserita una imposta erariale calcolata nella misura del 12 percento sull'ammontare complessivo delle somme giocate a carico del concessionario. Categoria G2 (apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea); è stata inserita una imposta erariale calcolata nella misura dell'11 percento sull'ammontare complessivo delle somme giocate a carico dei soggetti autorizzati, da corrispondersi trimestralmente. Le categorie della forma temporanea non espressamente specificate non hanno subito variazioni.

 

GIOCHI ESERCITATI IN FORMA STABILE - Imposte speciali erariali. Le categorie della forma stabile sono rimaste invariate.

 

ONERI DI CONTROLLO E VIGILANZA (DI COMPETENZA ESG) - Sono stati aggiornati gli oneri di controllo e vigilanza di competenza dell'Ente Giochi. Giochi di tipo A, B, C ed E in forma stabile a quota percentuale dallo 0,8 percento annuo all'1 percento annuo; Giochi di tipo F in forma stabile a quota percentuale dallo 0,8 percento annuo all'1 percento annuo; Giochi di tipo G in forma stabile a quota percentuale dallo 0,8 percento annuo all'1 percento annuo; Giochi di tipo B2 in forma temporanea è stato inserito un onere a quota fissa pari ad euro 50,00 a carico dell'esercente, ed un onere a quota percentuale a carico dell'organizzatore nella misura del 2 percento calcolato sull'ammontare complessivo delle somme giocate; Giochi di tipo G2 in forma temporanea è stato inserito un onere a quota percentuale nella misura del 4 percento calcolato sull'ammontare complessivo delle somme giocate, da corrispondersi trimestralmente; Giochi di tipo F in forma temporanea a quota percentuale dall'1 percento con un minimo di euro 250,00 ad autorizzazione all'1 percento con un minimo di euro 50,00 ad autorizzazione, calcolato sull'introito lordo del gioco. Le categorie non espressamente indicate sono rimaste identiche. Art. 7 (lotterie nazionali ad estrazione istantanea) L'art. 7 introduce la regolamentazione dei giochi appartenenti alla nuova categoria 82; sono compresi in questa categoria i giochi nei quali contro versamento di una posta si offre la possibilità di conseguire la vincita di un premio in denaro o in natura la cui entità dipende dall'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento occasionale seguendo un piano prestabilito. Si distingue dalle categorie di lotterie già esistenti poiché l'organizzazione, la distribuzione e la gestione è consentita solamente a soggetti economici aventi stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino, poiché trattasi, in sostanza, dell'emissione di tagliandi di lotterie istantanee "gratta e vinci" nazionali. Inoltre sono previste apposite fidejussioni bancarie a carico del soggetto proponente le lotterie, a garanzia della capacità del soggetto stesso di svolgere la lotteria ed erogare le somme oggetto di vincita. Con apposito regolamento dell'Ente si prevederanno poi le modalità dei singoli giochi necessarie per lo svolgimento delle lotterie. Art. 12 (apparecchi automatici con premio in denaro in forma occasionale e/ o temporanea categoria G2) Introduce la regolamentazione di una tipologia di apparecchi automatici di nuova concezione la cui installazione è consentita in locali pubblici aventi licenza di bar, tabacchi e alberghi in numero massimo di due per ogni operatore economico. I nuovi apparecchi avranno inoltre una particolare attenzione dedicata al contrasto del gioco patologico come, a titolo di esempio, la definizione della perdita media oraria massima fissata in euro 50,00 come limite; a termine di paragone gli stessi apparecchi installati all'interno della Repubblica Italiana vedono tale limite in 315,00 euro/ora. Con apposito regolamento dell'Ente si prevederanno poi le modalità per l'autorizzazione, anche in forma elettronica, delle macchine da gioco sul territorio.

Art. 14 (organizzazione, gestione e controllo dei concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale organizzati da operatori economici esteri) -  Introduce la regolamentazione, previa adozione di apposito regolamento dell'Ente, per l'esercizio in territorio di concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale organizzati da operatori economici esteri che coinvolgono punti vendita anche sul territorio sammarinese. L'articolo prevede che ogni operatore economico sammarinese coinvolto debba avanzare istanza all'Ente Giochi al fine di ottenere regolare autorizzazione allo svolgimento del concorso e documentare l'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco ove lo stesso è stabilito. Per ogni operatore economico sammarinese è applicata una imposta erariale una tantum pari a euro 100,00 (cento/00) ed un onere di controllo e vigilanza una tantum pari ad euro 100,00 (cento/00).

Art. 16 (apparecchi e congegni per il gioco lecito) - Introduce la definizione di apparecchi e congegni per il gioco lecito, al fine di evitare la presenza nei locali pubblici del territorio di apparecchi che riproducono il gioco del poker e tutte le altre forme di gioco quali ad esempio tombola, bingo, roulette. L'intento è quel lo di regolamentare la tipologia di apparecchi automatici a premio in denaro presenti nei locali pubblici del territorio affinché siano presenti solamente quelli consentiti agl i articoli 11 e 12 del nuovo decreto delegato.

Art. 20 (abrogazioni) - È abrogato, in quanto sostituito dal presente decreto delegato, il decreto delegato 8 settembre 2023 n. 131, senza riviviscenza delle disposizioni dallo stesso abrogate. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza dello stesso.

 

Il testo integrale del decreto delegato è disponibile in allegato.

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