Rivoluzione giochi terrestri e online in Slovenia: tutte le norme a Bruxelles
La Slovenia invia alla Commissione Europea a Bruxelles numerosi provvedimenti che vanno a riformare il sistema delle regole suo gioco, anche online.
La Slovenia ha inviato alla Commissione Europea a Bruxelles, per il consueto periodo trimestrale di stand still durante il quale gli stati membri o la Ce stessa potranno inviare osservazioni, vincolanti o meno, una lunga serie di provvedimenti che vanno a disciplinare il settore del gioco, anche online, dotandolo di nuove regole.
In dettaglio, vengono fissate regole relative alle operazioni di gioco d'azzardo online o attraverso altri sistemi di telecomunicazioni, sull'autoesclusione dei giocatori, sul funzionamento dell'autorità di supervisione, sulle operazioni di speciali giochi d'azzardo nei casinò e nelle sale gioco, sui sistemi di informazione per il monitoraggio dei sistemi di gioco. Infine, si fissano norme sui requisiti tecnici dei dipositivi di gioco e sui requisiti che devono avere gli operatori per potere avere una licenza.
IL DECRETO SULL'ESERCIZIO DEL GIOCO ONLINE - Il primo decreto, recante 'Regole concernenti l'esercizio di giochi d'azzardo online o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione', prevede che "In virtù della regolamentazione proposta e in conformità dell'articolo 3.a della legge sul gioco d'azzardo, il ministro delle Finanze emani i requisiti dettagliati concernenti il funzionamento dei giochi d'azzardo online o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione".
La regolamentazione proposta definisce i requisiti dettagliati concernenti i tipi di giochi in esercizio, l'ambito di esercizio, il monitoraggio, la modalità di esercizio dei giochi d'azzardo online (ad es. terminale, smartphone, tablet) o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, le misure a tutela di giocatori, minori e di altri gruppi vulnerabili, e altri aspetti inerenti all'esercizio dei giochi d'azzardo online o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.
L'ESCLUSIONE DEI GIOCATORI - Un altro decreto reca 'Regole in materia di autoesclusione da parte dei giocatori' e prevede che "In virtù della regolamentazione proposta e in conformità dell'articolo 9 della legge sul gioco d'azzardo, il ministro delle Finanze emani i requisiti dettagliati per l'applicazione dell'autoesclusione". La regolamentazione proposta "definisce i requisiti dettagliati per l'applicazione dell'autoesclusione; il metodo di trasmissione all'autorità di vigilanza delle informazioni sui giocatori che hanno rilasciato una dichiarazione di autoesclusione; e la trasmissione di dette informazioni sui giocatori che hanno rilasciato una dichiarazione di autoesclusione al titolare della licenza".
LE INFORMAZIONI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - Ancora, il decreto recante 'Regole concernenti il metodo, la forma e i termini per la trasmissione delle informazioni all'autorità di vigilanza', definisce "il metodo, la forma e i termini per la trasmissione all'autorità di vigilanza delle informazioni obbligatorie messe a disposizione dal titolare della licenza che fornisce specifici giochi d'azzardo". In virtù della regolamentazione proposta e in conformità dell'articolo 76 della legge sul gioco d'azzardo, "il ministro delle Finanze definisce il metodo, la forma e i termini per la trasmissione delle informazioni all'autorità di vigilanza".