San Marino, per offrire giochi con vincita in denaro serve l’autorizzazione
“Chiunque intenda organizzare e gestire in forma occasionale ovvero temporanea un singolo gioco, concorso a premi, lotteria, tombola, gioco della sorte ed abilità e similari per i quali sia messo in palio un premio in denaro o in natura nell’ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, di cui all’articolo n. 4 della legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, deve avanzare apposita richiesta all’Ente di Stato dei giochi.”
A ricordarlo, con un avviso, è l'Ente di Stato dei giochi della Repubblica di San Marino, la gaming authority che controlla e autorizza i giochi sul territorio all'ombra del monte Titano.
Tale richiesta, prosegue l'Ente, “può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 72 ore prima dell’inizio del gioco solo nel caso in cui: l’introito lordo previsto sia inferiore a 500 euro; il montepremi sia inferiore a 5.000 euro; l’organizzatore sia un operatore economico sammarinese e il gioco si svolga con intenti promozionali (categoria H del Decreto Delegato n. 177/2023 'concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale'). I giochi per cui è sufficiente inviare la comunicazione sono soggetti ad oneri di vigilanza nella misura di 20 euro per ogni estrazione. Tutti i giochi che non rientrano in queste caratteristiche necessitano obbligatoriamente di una autorizzazione. Nel caso di gioco con autorizzazione è obbligatorio presentare apposita istanza a questo Ente allegando il regolamento del gioco, n. 1 marca da bollo da 15 euro e il certificato penale del soggetto che verrà indicato come responsabile del gioco; tali giochi sono soggetti ad imposta speciale erariale nella misura del 12 percento sull’introito lordo se con montepremi superiore a 5.000 euro, e sono soggetti sempre ad oneri di vigilanza nella misura del 2 percento sull’introito lordo”.
Nell'avviso inoltre “si fa presente che l’esercizio di qualsiasi attività di gioco non rientrante nell’ambito di applicazione della legge e/o in mancanza di autorizzazione o comunicazione è sanzionato, anche penalmente, ai sensi della Legge n. 67/2000 e successive modifiche. Si fa presente altresì che la mancata osservanza delle disposizioni impartite da questo Ente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 67/2000 e successive modifiche; quando l’infrazione risulti particolarmente grave, la sanzione è aumentata tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo. I moduli da compilare sono disponibili sul sito https://entegiochi.sm/it/modulistica Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente di Stato dei Giochi telefonando al n. 0549/883298 oppure inviando una email a [email protected]. Tutte le forme di gioco sono vietate ai minori di anni diciotto”.