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Capannelle, Tar Lazio: 'Calendario corse, parametri legittimi'

07 novembre 2017 - 15:08

Il Tar Lazio respinge ricorso di Hippogroup Roma Capannelle contro il Mipaaf per decreti sul calendario di corse, inammissibile quello sulla classificazione degli ippodromi.

Scritto da Fm
Capannelle, Tar Lazio: 'Calendario corse, parametri legittimi'

 

"Carenza di dimostrazione della lesività attuale ed immediata dei parametri contestati, se si considera quanto evidenziato dall’Amministrazione e cioè che l’ippodromo romano non ha subito alcuna diminuzione patrimoniale, mentre il calendario (Dm 21 aprile 2017) è stato anche modificato su richiesta della ricorrente con comunicazione del 13 e 19 giugno 2017 che ha chiesto la riduzione del numero delle giornate".

Questa la motivazione con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Hippogroup Roma Capannelle contro il ministero delle Politiche
agricole ambientali e forestali per l'annullamento dei decreti con cui ha determinato i criteri generali per la predisposizione del calendario nazionale delle corse e il calendario stesso per il periodo maggio-dicembre 2017 (decreto n. 29303 del 10 aprile 2017 e decreto n. 32625 del 21 aprile 2017).


Per i giudici "nessuna delle censure dedotte è idonea a dimostrare l’illegittimità lamentata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che pertanto sono infondati e vanno respinti".
Infine, secondo il Tar Lazio, è inammissibile la parte di ricorso riguardante il decreto n. 681/16 recante "criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle societa' di corse e per la classificazione degli ippodromi" in quanto, "avendo riguardo ai parametri in esso previsti, non è possibile alla ricorrente conoscere in anticipo quale sarà la propria classificazione e dunque non sussiste il requisito processuale dell’attualità (e della certezza) della lesione lamentata quale presupposto delle censure di legittimità dedotte (questione che, ovviamente, comporta la riproponibilità della doglianza non appena completato il procedimento di classificazione ed attribuita una specifica qualificazione all’impianto della ricorrente), con la conseguenza che l’odierno ricorso – come quello deciso con sentenza nr. 11317/16 - introduce una critica di ordine generale 'oggettivo' al sistema di classificazione adottato dal Ministero".
 

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