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Classificazione ippodromi,Tar Lazio: 'Mipaaft depositi chiarimenti dovuti'

05 novembre 2018 - 12:43

Rinvio all'8 gennaio 2019 per la conclusione del giudizio sul ricorso degli ippodromi sardi contro i decreti sulla classificazione, Mipaaft non ha ancora fornito chiarimenti.

Scritto da Fm
Classificazione ippodromi,Tar Lazio: 'Mipaaft depositi chiarimenti dovuti'

Il Tar Lazio ha rinviato la conclusione del giudizio cautelare alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2019 in relazione al ricorso presentato da alcune società dell'ippica sarda e dai gestori degli ippodromi di Chilivani e Sassari contro il ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo per l'annullamento dei decreti n. 6949 del 31 gennaio 2018, n 4442 del 22 gennaio 2015, n. 681 del 23 febbraio 2016 e n. 995 del 14 dicembre 2017 per la classificazione degli ippodromi.

 

A tutt’oggi, ricordano i giudici, difatti “non risulta eseguita l’ordinanza collegiale istruttoria nr. 5486/2018, ritualmente notificata dalla parte ricorrente al Ministero intimato, sia presso la sua sede che presso il domicilio legale dell’Avvocatura”.

 

Allo scopo quindi il Tar Lazio rinnova e sollecita “l’adempimento dell’ordine istruttorio di cui alla richiamata ordinanza disponendo che il Ministero resistente produca documentati chiarimenti”: più precisamente, dovrà essere puntualizzato “il presupposto della mancata qualificazione degli ippodromi delle ricorrenti, nonché il rapporto tra il suddetto presupposto ed il sistema di organizzazione e di calcolo delle voci del parametro 'attrattività' costituite da 'media cavalli partenti per giornata di corsa', 'scommesse' (interne ed esterne), 'Grandi Premi', sia in relazione ai profili dedotti (secondo i quali si tratterebbe di riferimenti a parametri non nella disponibilità organizzativa delle ricorrenti), sia in relazione agli aspetti inerenti alle 'corse Tris', che in ordine a quanto dedotto in relazione agli ippodromi di Chilivani e Sassari (circa alle specificità delle corse con cavalli purosangue arabi ed anglo-arabi)”.
 
 
Inoltre, dovrà “essere fornita ogni altra indicazione utile o necessaria ai fini della compiuta delibazione delle censure di parte ricorrente; i documentati chiarimenti dovranno essere forniti dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca il quale dovrà depositare la propria relazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.
 

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