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Divieto accesso ippodromi, Tar Lombardia: 'Sanzione immotivata'

14 giugno 2017 - 11:46

Il Tar Lombardia accoglie i ricorsi contro il divieto di accesso agli ippodromi disposto dalla Questura di Milano per la raccolta di scommesse abusive.

Scritto da Fm

 


"Il provvedimento impugnato, invece, non riporta, al riguardo, alcuna motivazione, e va pertanto annullato in parte qua, con obbligo dell’amministrazione procedente di riesaminare sotto questo limitato profilo l’entità della sanzione irrogata".

Lo sottolinea il Tar Lombardia accogliendo i ricorsi di due persone contro il divieto di accesso a tutti gli ippodromi del Trotto e del Galoppo, nonché alle agenzie ippiche, disposto dalla Questura di Milano.

I giudici ricordano che "l’art. 6 comma 6 del d.P.R. n. 169/1998 vieta, tra l’altro, l’accesso agli ippodromi per un periodo da tre mesi ad un anno ai soggetti responsabili di avere raccolto scommesse abusive" ma il provvedimento inibitorio, "incidendo sulla libertà di circolazione del soggetto da esso colpito, deve essere adeguatamente motivato non solo con riferimento ai presupposti della violazione, ma anche con riferimento alla scelta dell’entità della sanzione da applicare".


"Avendo il legislatore fissato la durata del divieto tra un minimo (tre mesi) e un massimo (un anno), l’amministrazione avrebbe dovuto dare atto, seppure con una formula sintetica, dei parametri in base ai quali aveva ritenuto di scegliere la sanzione più grave.
Tali parametri avrebbero potuto essere – a mero titolo esemplificativo, e sulla falsa riga dei procedimenti stricto sensu sanzionatori – sia di natura oggettiva (gravità dell’infrazione commessa, della partecipazione all’illecito, del danno provocato) che di natura soggettiva (personalità del responsabile, condotta pregressa e successiva ai fatti)", conclude la sentenza.

 

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