skin

Ippica: pubblicato decreto sovvenzioni società di corse, confermati tagli

04 maggio 2016 - 08:48

Pubblicato il decreto sulle sovvenzioni alle società di corse per il 2016. Confermati i tagli a 49,5 milioni di euro.

Scritto da Sara
Ippica: pubblicato decreto sovvenzioni società di corse, confermati tagli

Il Mipaaf ha pubblicato il decreto sulle sovvenzione alle società di corse, che disciplina le modalità di erogazione delle risorse per l’anno 2016 agli ippodromi italiani. Conferemati nel bilancio del ministero 49,5 milioni per il seguente anno, anche se dalla somma delle cifre contenute nel decreto ci sono due milioni in meno e quindi 47,5 milioni. Una questione che resterà da chiarire. Diversi i ricorsi presentati al Tar. 

"E' stato già impugnato da alcune società di corse e aspettiamo di conoscere la fissazione dell'udienze e le determinazione del Tar, entro 15 giorni", sottolinea il presidente di Federippodromi, Elio Pautasso.

Il Coordinamento Ippodromi, nelle parole del presidente Attilio D'Alesio, sottolinea: "Anche noi attendiamo la pronuncia del Tar e aspettiamo fiduciosi l'esito dei ricorsi e sollecitiamo il sottogretario Castiglione per la convocazione di un tavolo tecnico, luogo in cui chiariremo le nostre posizioni".

Concetto Mazzarella di Uni aggiunge: "Non ci sono grosse novità, la situazione è rimasta cristallizzata. Ora aspettiamo l'udienza sulla sospensione del decreto in programma il 24 maggio e poi l'11 ottobre ci sarà l'udienza di merito sui decreti riguardanti la classificazione degli ippodromi".

I DETTAGLI DEL DECRETO - La concessione della sovvenzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza. Accedono alla sovvenzione le Società di Corse, in qualunque forma costituite, riconosciute ai sensi dei vigenti regolamenti delle corse che siano titolari di ippodromi stabilmente inseriti nel calendario nazionale delle corse e che manifestino la propria disponibilità a realizzare l’attività di corsa nell’anno 2016 secondo la programmazione stabilita con decreto n. 24108 del 24.3.2016. Possono altresì accedere alla sovvenzione le Società di Corse che, avendo già svolto attività di corsa nell’anno 2016, con la presentazione dell’istanza di cui al comma 1, manifestino l’intendimento di non proseguire nello svolgimento dell’attività. Nelle ipotesi di subentro di altra Società nella gestione di un ippodromo già inserito nel calendario delle corse e ammesso a sovvenzione, la società subentrante è tenuta a presentare istanza di sovvenzione entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dall’avvenuto riconoscimento.

La sovvenzione spettante a ciascun ippodromo per l’anno 2016 si articola nelle voci 'impianti', 'corse' e 'riprese televisive'. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle Società di Corse per l’anno 2016, al netto delle somme già impegnate sullo stanziamento 2016, sono ripartite tra le predette voci come segue: Sovvenzione Impianti: 33,71 milioni di euro; Sovvenzione Corse: 6,6 milioni di euro; Sovvenzione Riprese Televisive: 7,18 milioni di euro. La Sovvenzione Impianti è determinata dal prodotto tra il numero dei punti attribuiti a ciascun ippodromo in base alla scheda tecnica definita per l’anno 2016 in aderenza ai parametri stabiliti con determinazione n. 3400/2005, valorizzati secondo i dati fisici registrati al 31 dicembre 2015, ed il valore del punto, fissato in euro 21.000,00 oltre Iva. Fermo restando il valore del punto come definito al comma 3, l’Amministrazione si riserva di apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento di cui al comma 2 all’esito dell’istruttoria delle istanze di ammissione alla sovvenzione. La Sovvenzione Riprese Televisive è determinata secondo le disposizioni e negli importi di cui alle determinazioni n. 106 del 7 settembre 2006 (“Criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani”) e n. 4074 del 10 marzo 2006 ('Determinazione corrispettivo riprese televisive'). La Sovvenzione Corse è determinata attraverso la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 2, lettera b), parametrato al volume delle scommesse sui totalizzatori raccolte: a) nelle giornate in cui sono disputate corse presso l’ippodromo attraverso lo sportello di gioco per il quale la Società di Corse è titolare di concessione ex lege (cd. 'Quota interna'); b) attraverso gli sportelli dei punti di accettazione scommesse esterni all’ippodromo (cd. 'Quota esterna'). L’erogazione è disposta a consuntivo nei limiti delle risorse destinate a tale specifica voce di sovvenzione. Le predette disponibilità sono destinate nella misura del 60% alla remunerazione della Quota esterna e del 40% della Quota interna e sono ripartite tra le Società di Corse, attraverso l’applicazione di una percentuale fissa, identica per tutte, sui volumi di scommesse raccolte dall’ippodromo sui totalizzatori. Nell’ ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, la sovvenzione è attribuita per la voce 'Impianti' in misura proporzionale al periodo di attività dell’Ippodromo e, per le voci 'Riprese Televisive' e 'Corse', in ragione dell’attività di corse svolta. Il meccanismo di parametrazione della sovvenzione di cui al comma 7 è altresì applicato alle società di corse cui sia stato concesso il riconoscimento in via sperimentale anche agli effetti del finanziamento. Nell’ ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, la sovvenzione annuale è attribuita a ciascuna Società di corse, per la voce “Impianti”, proporzionalmente al periodo in cui la stessa è stata titolare della gestione dell’ippodromo e, per le voci “Riprese Televisive” e “Corse”, in ragione dell’attività di corse svolta, e comunque, per la società subentrante, con decorrenza non anteriore al riconoscimento. La Società di Corse non può vantare diritto ad altre somme a qualsiasi titolo ovvero ad adeguamenti o aumenti della sovvenzione determinata con il provvedimento di ammissione di cui all’art. 4, comma 3, anche nell’eventualità di modifiche all’ippodromo o agli impianti in esso contenuti o di variazioni del calendario delle corse. Sono fatte salve, in relazione alla sola sovvenzione “riprese televisive”, le variazioni compensative che comportino lo spostamento di giornate di corse da un campo ad altro, nei limiti comunque della spesa massima originariamente prevista. L’ammontare della sovvenzione è comunque ridotto nelle ipotesi di variazione in corso d’anno dei parametri cui è commisurata la sovvenzione impianti secondo il modello di cui alla determinazione n.3400/2005. L’Amministrazione si riserva di riconoscere alle Società di Corse ulteriori erogazioni, sotto forma di incremento proporzionale dell’importo del valore del punto previsto per la Sovvenzione Impianti,, nell’ipotesi in cui, in sede di assestamento del bilancio di esercizio 2016, sia stabilito un incremento degli stanziamenti iscritti al capitolo 2298 Pg1 destinati al finanziamento delle Società di Corse. L’ammontare complessivo delle sovvenzioni corrisposte alla Società di Corse non può superare i costi effettivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili secondo l’elencazione di cui all’allegato 2 del presente decreto e a seguito delle verifiche da parte dell’Amministrazione di cui al successivo art. 6, comma 2.

Modalità di presentazione dell’istanza. L’ istanza di cui all’art. 2, comma 1, è redatta secondo l’allegato modello di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 1), da inviare esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it. L’ istanza deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo. L’ammissione alla sovvenzione è disposta entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI nel quale sono indicati gli importi massimi erogabili per ciascuna Società di Corse a titolo di Sovvenzione Impianti e Sovvenzione Riprese Televisive.

Modalità di erogazione degli anticipi. La Sovvenzione Impianti è erogata in dieci anticipazioni mensili ciascuna di importo pari ad un 1/12 del suo ammontare annuo. La Sovvenzione Corse, quota interna e quota esterna, è erogata in acconto sui primi due quadrimestri dell’anno. La misura di ciascun acconto alla Società di Corse è determinata attraverso l’applicazione al volume delle scommesse raccolte nel quadrimestre di riferimento di una percentuale pari al 60% di quella risultante dal rapporto tra il volume delle scommesse raccolte dalla medesima Società di Corse nell’anno 2015 ed il totale delle scommesse raccolte nello stesso anno, distintamente per quota interna e quota esterna. Il valore di detta percentuale è comunicato dall’Amministrazione con il provvedimento di cui all’art. 4, comma 3. La Sovvenzione Riprese Televisive è erogata in acconto in anticipazioni mensili, subordinate all’esito della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle immagini delle riprese televisive delle corse trasmesse dall’ippodromo agli standard di qualità corrispondenti alla fascia allo stesso attribuita ai sensi della determinazione n. 106 del 7 settembre 2006. La fatturazione degli acconti relativi alla Sovvenzione Impianti ed alla Sovvenzione Corse è effettuata, nelle modalità di cui alla legge n. 244/2007 a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento ovvero, per la Sovvenzione Riprese Televisive, a partire dal primo giorno successivo a quello di comunicazione dell’esito delle verifiche degli standard di qualità delle immagini, da completare, a cura della Commissione all’uopo preposta, entro il mese successivo a quello di messa in onda delle immagini. Il pagamento degli acconti è disposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura indirizzata all’Ufficio identificato con codice univoco WG8JOR. Il saldo della Sovvenzione Impianti, della Sovvenzione Riprese Televisive e della Sovvenzione corse è erogato nei limiti delle risorse di bilancio a disposizione dell’Amministrazione ed in funzione dei costi ammissibili di cui all’art. 3, comma 13. L’erogazione del saldo è subordinata ad entrambe le seguenti condizioni: presentazione di una istanza di erogazione saldo, corredata di una rendicontazione contabile da presentare entro e non oltre il 1° marzo 2017 secondo apposito modello predisposto dall’Amministrazione. I documenti contabili prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 devono essere relativi a spese effettuate per prestazioni effettivamente sostenute per la gestione dell’impianto e l’organizzazione delle corse relativamente all’anno 2016, quietanzate, nonché coerenti con i costi ammissibili previsti all’allegato 2 al presente decreto. In caso di produzione della rendicontazione contabile in copia conforme all’originale, l’erogazione del saldo è altresì subordinata alla verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle copie presentate con gli originali in possesso del beneficiario; verifica da parte dell’Amministrazione della effettiva ammissibilità delle spese presentate. Il Ministero provvede all’istruttoria delle istanze e alle verifiche di cui al comma 2 tramite apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI. La fatturazione del saldo è effettuata, previa determinazione dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Società di Corse a titolo di Sovvenzione corse ai sensi dell’art. 3, comma 6, in base ai volumi delle scommesse accettate al 31.12.2016, all’esito della verifica da parte dell’Amministrazione dell’importo definitivo della sovvenzione dovuta, da completarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione. Nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili a seguito della verifica contabile eseguita dall’Amministrazione risultino inferiori agli anticipi percepiti, la Società di Corse è tenuta a restituire le somme percepite in eccesso all’Amministrazione medesima.

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ DI CORSE - Con l’istanza di ammissione alla sovvenzione la Società di Corse accetta di dare attuazione alla programmazione dell’attività di corsa stabilita per l’anno 2016 in base al decreto n. 24108 del 24.3.2016, impegnandosi al rispetto degli obblighi stabiliti dai vigenti regolamenti delle corse ed all’osservanza delle disposizioni impartite dall’Amministrazione al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività ippica.

VERIFICHE E CONTROLLI - L’Amministrazione, in aggiunta agli accertamenti previsti a norma dell’art. 71 del dPR n. 445/2000 può procedere a verifiche amministrative, anche a campione, ed a visite ispettive al fine di accertare l’osservanza degli obblighi gravanti sulle Società di Corse ed il mantenimento dei parametri in base ai quali è commisurata la Sovvenzione Impianti. La Società di Corse si impegna a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché il Ministero a mezzo di propri incaricati possa effettuare controlli su tutti gli elementi relativi alla gestione tecnica ed amministrativa delle corse e degli impianti.

DECADENZA, REVOCA, RINUNCIA ALLA SOVVENZIONE - Con provvedimento del Direttore generale è disposta la decadenza dalla sovvenzione assegnata, con recupero delle intere somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all’articolo 6, comma 2, contenga elementi non veritieri o nell’ipotesi di mancata presentazione entro il termine fissato. Con provvedimento del Direttore generale è disposta la revoca della sovvenzione, con recupero delle intere somme eventualmente versate, nelle ipotesi di mancato svolgimento dell’attività di corse assegnata all’ippodromo con il calendario nazionale delle corse 2016. Nell’ipotesi di decadenza della Società di Corse dal riconoscimento la sovvenzione è erogata in relazione al periodo ed all’attività di corse effettivamente svolta. La rinuncia alla sovvenzione annuale assegnata comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di tutte le somme percepite. Nell’ipotesi di violazione da parte della Società di Corse degli obblighi sulla stessa gravanti l’ammontare della sovvenzione può essere ridotto di un importo variabile dal 2 al 20% del corrispettivo impianti, stabilito in relazione alla gravità della violazione stessa accertata ai sensi dell’art. 8. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere nei casi più gravi alla revoca della sovvenzione. Il procedimento di riduzione della sovvenzione o di sua revoca è condotto nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990.

GARANZIE - Ai fini dell’ammissione alla sovvenzione e a garanzia del corretto adempimento degli obblighi a carico della Società di Corse, la stessa si impegna a prestare idonea garanzia nelle forme di cui all’art. 1 , lettere b) e c) della legge n. 348/1982, per un importo commisurato, complessivamente, al valore delle anticipazioni da erogarsi, ai sensi dell’art. 5, a titolo di Sovvenzione impianti ed al 70% dell’importo previsto a titolo di Sovvenzione riprese televisive. La garanzia è costituita, pena la revoca della sovvenzione, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della istanza. A seguito dell’avvenuta erogazione del saldo finale, l’Amministrazione restituisce al beneficiario la garanzia non escussa. In caso di riduzione, per qualunque causa, della garanzia, la stessa dovrà essere reintegrata nel termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero.
 

Articoli correlati