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Ippodromo Cesena 'luogo sensibile', Cds accoglie ricorso Hippogroup

17 maggio 2018 - 15:53

Il Consiglio di Stato, al solo fine dell'udienza di merito al Tar, accoglie l'appello di Hippogroup Cesenate contro mappatura gioco del Comune di Cesena.

Scritto da Fm

"La questione oggetto del giudizio necessita di un rapido approfondimento nel merito, non prestandosi la sede cautelare all’esame dei fatti e alle valutazioni che richiedono la parte appellante e oppongono la parte resistente".

Per questo motivo il Consiglio di Stato ha accolto, ai meri fini della sollecita fissazione del merito avanti al Tar, l'appello di Hippogroup Cesenate contro il Comune di Cesena per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Emilia Romagna concernente l'annullamento: della delibera del Consiglio del Comune di Cesena del 2017 avente ad oggetto Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”. Approvazione mappatura dei luoghi sensibili e modifiche al Titolo I, Parte II del Codice delle Attività, Atto C.C. n. 135 del 21.12.2011; per quanto occorre possa della delibera della Giunta regionale de .2017, recante Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; del provvedimento consiliare n. 135 del 21.12.2011, Parte II, Titolo I “Apparecchi di intrattenimento” come modificato ed integrato dalla DGR n. 831/2017.

 

L'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA - Lo scorso marzo il Tar Emilia Romagna aveva respinto il ricorso proposto da Hippogroup Cesenate contro il Comune di Cesena, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione della mappatura dei luoghi sensibili prevista dalla legge regionale, in quanto non risultava "documentalmente comprovato l’effettivo inserimento dell’ippodromo in oggetto nella contestata mappatura dei luoghi sensibili (non essendo stati allegati al ricorso i tre elaborati grafici richiamati al punto 1 del dispositivo dell’impugnata delibera comunale)".
 
 
 

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