Emendamenti Manovra 2026: tutte le proposte su Preu, gioco patologico e scommesse ippiche
L'esame della legge di Bilancio 2026 entra questa settimana in una fase cruciale dopo il numero straordinariamente elevato di proposte di modifica presentate la scorsa settimana in commissione Bilancio del Senato, che ha in esame il provvedimento in sede referente.
Secondo quanto confermato dal senatore Nicola Calandrini (Fratelli d'Italia), che presiede la commissione, i vari partiti politici hanno presentato un "mare magnum" di ben 5.742 emendamenti alla Manovra, destinati comunque a scendere subito notevolmente dato che già domani, martedì 18 novembre, sarà il giorno in cui i gruppi parlamentari saranno chiamati a depositare i circa 400 emendamenti che hanno deciso di "segnalare".
Una volta raccolti i segnalati, si passerà alla fase operativa. Il lavoro in Commissione prevede prima la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti segnalati e solo in un secondo momento l'inizio dell'esame dell'intero fascicolo. Calandrini ha rimarcato l'importanza di affrontare questa fase con metodo, serietà e senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. È previsto inoltre che, dopo la procedura di segnalazione e la selezione dei circa 400 emendamenti, anche il Governo e i relatori alla manovra possano presentare a loro volta ulteriori modifiche.
All'interno delle migliaia di proposte presentate, molte riguardano esplicitamente il settore del gioco pubblico. Mentre gli operatori del settore nutrono forti speranze che vengano introdotte delle misure "ponte" nella Legge di Bilancio, ritenute indispensabili in attesa che si concretizzi il riordino, atteso da tempo immemore, del gioco fisico, l'obiettivo principale degli emendamenti di maggioranza è quello di rilanciare l'attrattività del comparto degli apparecchi da intrattenimento. A livello politico, dunque, sembra esserci una ricezione positiva delle istanze del settore da parte dei partiti di Governo.
Al contrario Partito Democratico e Gruppo Misto sembrano essere meno inclini. Indipendentemente dalle decisioni che saranno prese in commissione, nel complesso, le opposizioni convergono su un approccio restrittivo e orientato a rafforzare gli strumenti di contrasto alle ludopatie, utilizzando la leva fiscale per ridurre l’attrattiva del gioco e destinando le risorse a fondi specifici per la prevenzione e la cura.
Questi i testi integrali delle misure emendative presentate relativamente al settore del gioco pubblico e dell'ippica in ordine di pubblicazione:
6.0.52 Paroli, Lotito
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 6-bis (Disposizioni in materia di ippoturismo)
All'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:
"3-bis) Sono considerate attività di ippoturismo quelle esercitate da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile nelle forme e secondo le modalità del precedente comma 1, che riguardano il governo, la custodia, il mantenimento nonché l'impiego per scopi sociali e terapeutici di equidi di qualunque età anche non più utilizzati per finalità sportive."
13.0.6 – Rastrelli, Gelmetti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 13-bis
Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento.
24.0.6 – Bevilacqua, Turco, Pirro, Damante
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 24-bis – Estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d’azzardo
All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media» sono inserite le seguenti: «, i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, così come altri servizi di infotainment, nel caso in cui essi richiamino, tramite il nome o altri elementi, anche grafici, siti di giochi, scommesse o gioco d’azzardo».
28.0.2
Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell'Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.
2. Per la definizione del debito residuo, l'importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all' instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l'importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell'articolo 1, 93 comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell'ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari
non potrà superare il 20 per cento.
4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.».
28.0.3
Russo, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis (Definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'Agenzia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso
attivato:
a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l'Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l'aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:
1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;
2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;
3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:
1) anno 2006: 100 per cento;
2) anno 2007: 100 per cento;
3) anno 2008: 85 per cento;
4) anno 2009: 78 per cento;
5) anno 2010: 77 per cento;
6) anno 2011: 72 per cento;
7) anno 2012: 60 per cento.
2. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti.
Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
3. L'autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso.
In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell'Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.
28.0.4 – Testor, Dreosto
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis – Misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento
Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento.
29.0.2 – Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:
Art. 29-bis – Giochi: modifiche al Preu ed al pay-out
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente: “Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e al 60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
30.0.28 – Tajani, Manca, Losacco
Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 30-bis – Istituzione Osservatorio Gap e dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico
A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (Preu) di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue: a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (Awp o “new slot”), l’aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate; b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (Vlt), l’aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.
Con decreto del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.
Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (Gap), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (Gap). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Presso il Ministero della Salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell’Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore. I compiti assegnati all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all’Osservatorio GAP.
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio.
52.0.2 – Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l’articolo è inserito il seguente:
Art. 52-bis – Fondo per l’informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali
Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell’accompagnamento dei minorenni a un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell’ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall’articolo 14 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, e per favorire la prevenzione e la precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali”, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull’utilizzo di mezzi di prevenzione dall’accesso a contenuti potenzialmente dannosi e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.
Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro novanta giorni in un’intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 132, comma 2. Conseguentemente, all’articolo 132, comma 2, sono soppresse le parole da “, destinato al potenziamento” fino alla fine del comma.
91.0.2 – Tajani
Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:
Art. 91-bis – Fondo per il contrasto delle ludopatie
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il “Fondo per il contrasto delle ludopatie”, al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede come segue: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del Lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12,25 per cento; e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di attuazione del presente articolo.
91.0.6 – Croatti, Pirro, Damante
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 91-bis – Misure in materia di gioco d’azzardo patologico
Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo di intervento per la lotta e la prevenzione dell’azzardopatia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di riparto del fondo.
È vietata la promozione del gioco d’azzardo, in qualsiasi forma e modalità. La violazione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
Per promozione del gioco d’azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d’azzardo, inclusa la pubblicità di giochi d’azzardo, compresa quella capziosa di portali pseudo-sportivi che contengano nel nome termini che riportano al mondo delle scommesse (es. poker, bet, casinò, vegas); l’offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d’azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d’azzardo.
Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
91.0.7 – Croatti, Pirro, Mazzella, Damante
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 91-bis – Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo
Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare la relativa autorizzazione, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
96.0.14 De Carlo, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
" Articolo 96-bis (Disposizioni in materia di ippoturismo)
1. All'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente: 4 bis Sono considerate attività di ippoturismo quelle esercitate da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile nelle forme e secondo le modalità di cui al comma 1 che riguardano il governo, la custodia, il mantenimento nonché l'impiego per scopi sociali e terapeutici di equidi di qualunque età anche non più utilizzati per finalità sportive.
98.0.61 – Damante, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 98-bis – Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: “Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.”
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Sono escluse le attività di compro oro, le sale scommesse e quelle che detengono apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi i subentri, le nuove aperture e le riaperture conseguenti a cessione di attività preesistente da parte del medesimo soggetto o di soggetti a esso riconducibili.
Le agevolazioni consistono in contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, il contributo non può essere inferiore a mille euro. Se le richieste superano le risorse disponibili, queste sono ripartite proporzionalmente. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge sono definiti tipologia di spese ammissibili e modalità di trasmissione da parte dei Comuni al Ministero dell’Interno. I contributi sono sottoposti a rendicontazione biennale e quelli non utilizzati sono riacquisiti al Fondo.
Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e autorizzazioni richieste, in regola con i tributi comunali nel triennio precedente, che procedono all’ampliamento o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. La richiesta deve essere presentata al Comune, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il Comune assegna il contributo dopo i controlli e il riscontro dell’avvio dei lavori.
I contributi sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e non sono cumulabili con altre agevolazioni.
Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.
Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
98.0.7 – Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Giorgis, Valente
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 98-bis – Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 30-ter – Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o di un soggetto, anche costituito in forma societaria, a esso direttamente o indirettamente riconducibile.
Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’articolo 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale è situato l’esercizio, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
I contributi sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conseguentemente, all’articolo 132, comma 2, sostituire le parole: “100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” con le seguenti: “80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”.
99.0.172 – Lotito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis
Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento.
99.0.209 – Lotito
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 99-bis
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 6, lettera a), del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, con provvedimento del Ministero dell'Economia-Agenzia Dogane e Monopoli da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, è consentita per l'anno 2026, a titolo sperimentale, l'installazione di un limitato numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, caratterizzati da una durata media delle partite in ogni singolo ciclo ricompresa tra gli 8 e i 12 secondi, con un costo della partita non superiore a 2 euro ed una vincita massima non superiore a 200 euro.
2.Le autorizzazioni rilasciate, per la suddetta finalità sperimentale, non potranno superare il 30% del totale degli apparecchi censiti al 31 ottobre 2025.
3.Con il provvedimento di cui al primo comma, il Ministero dell'Economia- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce anche la ripartizione delle nuove autorizzazioni secondo criteri di omogeneità tra i titolari delle concessioni vigenti, nonché le integrazioni, ove occorrano, alle vigenti regole di certificazione».
134.2 – Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell’utilizzo di animali, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali. 1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l’utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.”
134.3 – Sironi, Maiorino, Pirro, Damante
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: “1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell’utilizzo di animali, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali. 1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l’utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.”
Ordini del giorno relativi al gioco:
G/1689/30/5 – Maiorino, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,
premesso che non vi sono ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d’azzardo tali da indurre all’abrogazione dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell’azzardo, per altro organo consultivo del Ministro della Salute,
impegna il Governo:
a ridefinire l’Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi, con il compito di monitorare il fenomeno su scala nazionale, verificare e monitorare i Piani Regionali di Prevenzione uniformandone programmazione e attuazione, produrre report di buone prassi ed evidenze scientifiche cui dare continuità nei territori regionali;
a istituire un organo omologo che si occupi di dipendenze digitali, da connettere periodicamente all’Osservatorio, al fine di monitorare in modo più efficace il gambling online.
G/1689/31/5 – Maiorino, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,
premesso che ogni anno il percorso di accesso ai dati relativi all’entità e alle modalità di raccolta, vincita e spesa sul territorio nazionale determinati dal gioco d’azzardo è sempre più intricato; che i dati del 2023 sono stati divulgati solo a metà anno 2024 e la stessa cosa è avvenuta nel 2025 per l’anno precedente; che avere contezza dell’importo e delle modalità di azzardo sui vari territori comunali permette l’elaborazione di strategie locali mirate alla riduzione del fenomeno del Dga e la sinergia con la rete del terzo settore per interventi calibrati di protezione delle fasce più fragili della popolazione,
impegna il Governo: a supportare la redazione di report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente, redatti sfruttando i sistemi telematici di registrazione e elaborazione dei dati.
G/1689/32/5 – Maiorino, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,
premesso che i dati di diffusione dell’azzardo da anni mostrano situazioni limite, con territori caratterizzati da crescite vertiginose di raccolta e quote pro-capite fuori media; che inoltre ogni report degli istituti di ricerca mostra come “normalizzato” il dato dell’accesso dei minori all’acquisto di forme di azzardo,
impegna il Governo: a dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d’azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l’eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell’Agenzia delle Entrate e prevenire l’immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all’interno del gioco d’azzardo legale.