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Ricorso agenzie ippiche storiche, Procura generale: 'Competenza del collegio arbitrale'

23 settembre 2020 - 15:33

Udienza di merito in Corte di cassazione sull'annosa vicenda relativa ai rimborsi chiesti dalle agenzie ippiche storiche.

Scritto da Amr
Ricorso agenzie ippiche storiche, Procura generale: 'Competenza del collegio arbitrale'

Accogliere i ricorsi delle cosiddette agenzie ippiche storiche, in quanto la questione era stata correttamente proposta davanti al collegio arbitrale. Queste le conclusioni della Procura generale, formulate nell'udienza di ieri, 22 settembre, in Corte di Cassazione, dove sono stati discussi i ricorsi presentati dalla quasi totalità delle 171 agenzie ippiche storiche che, nel 1999, due anni dopo l'indizione della gara che di fatto liberalizzava il mercato dei punti scommesse ippici e sportivi, avevano fatto domanda di arbitrato chiedendo di accertare che le condizioni in base alle quali avevano presentato l'offerta, ovvero la garanzia di esclusività, era venuta meno anche in ragione del gioco clandestino.

Con il cosiddetto Lodo di Majo del 2003, il collegio arbitrale aveva condannato i ministeri al risarcimento dei danni, una decisione che fu però impugnata in Corte d'appello, che decise, annullando il lodo, che spettava al Tar e non al collegio arbitrale pronunciarsi sulla questione.

Contro la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso in Cassazione quasi tutte le agenzie e ieri si è appunto arrivati all'udienza, dove la causa è stata trattenuta in decisione, attesa tra circa due mesi, e dove la Procura si è espressa a favore delle tesi delle agenzie ippiche.

"Il fatto che la Procura generale abbia aderito alle conclusioni delle agenzie concorrenti è un segnale importante", sottolinea l'avvocato Filippo Lattanzi, che difende, con il professore Filippo Satta, il gruppo più consistente, circa 80, delle agenzie originariamente ricorrenti.

GLI SCENARI - Se la Cassazione accoglierà le tesi delle agenzie, la causa verrà riassunta davanti alla Corte d'appello, che dovrebbe decidere sugli altri motivi, al netto del difetto di giurisdizione, dell'impugnativa del lodo. Se invece affermerà la giudisdizione amministrativa della vicenda, l'annullamento del lodo sarà confermato e le agenzie dovranno, nel caso, ricominciare da capo la loro causa davanti al Tar.

 

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