Sovvenzioni ippodromi 2024, Tar Lazio annulla decreti del Masaf
“Il ricorso risulta manifestamente fondato in quanto emerge che aver fatto riferimento, per le sovvenzioni relative all’anno 2024, anche ai dati relativi alle corse effettuate nel 2022, costituisce una scelta palesemente contraddittoria rispetto a quanto invece ragionevolmente deciso per l’anno 2023, ove non furono presi a riferimento i dati appunto dell’anno 2022 in quanto ancora influenzati dagli effetti della pandemia (conclusasi solo nel marzo 2022).”
Lo sottolineano i giudici del Tar Lazio, nella sentenza con cui, su richiesta del gestore di un ippodromo, annullano i decreti del direttore generale della Direzione generale dell'ippica del ministero dell'Agricoltura, con i quali è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l’anno 2024 ed è stato previsto che, essendo i dati del 2020 e 2021 non coerenti a causa del non omogeneo svolgimento dell'attività ippica nei diversi ippodromi conseguentemente agli effetti delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria legata all'emergenza Covid, per l''anno 2024 la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2019-2022-2023”;
Secondo il Collegio, la “scelta operata con l’atto impugnato risulta adottata in violazione di un autovincolo” e soprattutto “viziata da eccesso di potere con riferimento alla figura sintomatica della contraddittorietà logica, stante peraltro l’assenza di qualsiasi apparato motivazionale rinforzato che giustificasse le ragioni dell’improvviso cambio di valutazione operata, essendo invece rimasti fermi i dati di fatto, ossia la cessazione del regime delle chiusure solo appunto nel 2022”.
Però, conclude la sentenza, rimane “salva la possibilità di una diversa valutazione dell’amministrazione resistente che potrà anche confermare gli esiti e il contenuto dell’atto impugnato dando però conto, in forma rafforzata, delle ragioni sottese nel rispetto del predetto criterio di credibilità logica”.