“Il criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse. Sotto tale profilo, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa.”
Lo sottolinea il Tar Lazio nella sentenza in cui boccia il ricorso del gestore di un ippodromo proposto nel 2020 contro l'allora ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali per l'annullamento degli atti relativi all'applicazione dei criteri per la determinazione e l’erogazione delle sovvenzioni spettanti alle società di corse, in attuazione dell’articolo 1 del Dm 4701/2020 e comunque tutti quelli con cui ha determinato le risorse finanziarie disponibili ai fini della sovvenzione delle società di corse per la stagione 2020, nonché il calendario per le corse dello stesso anno.
Nel motivare la propria bocciatura, i giudici amministrativi capitolini sottolineano che “il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi - come in effetti si fonda - su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore”.
Quanto alla mancanza di reale giustificazione da parte del Ministero “della scelta di utilizzare il dato medio delle giornate di corsa organizzate dalle diverse società di corse su base annua”, come postulato dall'ippodromo ricorrente, il Collegio osserva che "non sussisteva in capo al Mipaaf alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale (art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 241/90); del resto, pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili, quali sono quelli considerati dal modello parametrico di computo delle sovvenzioni come emerge dai contenuti dell’Allegato A al provvedimento impugnato”, pubblicato per “consentire alle società di corse di stabilire quanto riceveranno a titolo di sovvenzione (elemento fondamentale per l’effettuazione di valutazioni economico-finanziarie, e per la stessa sopravvivenza 'economica' delle società)”.
Per il Tar Lazio quindi tale ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto mentre le spese processuali, in considerazione della novità e peculiarità della vicenda, possono essere compensate per intero tra le parti.
Chiudiamo con una piccola curiosità: nel ricorso si ricorda il decreto del sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali n° 681 del 23 febbraio 2016, con il quale sono stati fissati i “Criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi”, che preludeva alla messa a punto di un sistema di sovvenzione delle società di corse volto a remunerare le società medesime in misura congrua rispetto ai servizi resi e ai costi sostenuti per l’organizzazione delle giornate di corsa e in generale per la gestione complessiva dell’impianto.
Un assetto mai concretamente entrato a regime.