Sovvenzioni ippodromi 2022, Tar Lazio boccia il ricorso di Modena contro il Mipaaf
“Il criterio utilizzato dal Ministero risulta capace di valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate – lungo un orizzonte temporale annuale- garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e il mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio misurato su un orizzonte di tempo ampio abbastanza da assorbire le fluttuazioni casuali che potrebbero verificarsi, laddove invece valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse. Da questo punto di vista, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa.”
A dirlo sono i giudici amministrativi del Tar Lazio, nella sentenza con cui respingono il ricorso presentato dalla Società modenese per esposizioni fiere e corse di cavalli, che attualmente gestisce l'ippodromo della Ghirlandina, per l'annullamento della proposta di accordo sostitutivo – trasmessa nel maggio 2022 – disciplinante i rapporti con l'allora ministero delle Politiche agricole (oggi ministero dell'Agricoltura).
La Società contesta la metodologia adottata dal Ministero nel calcolo delle sovvenzioni, ma per il Tar Lazio il “modello parametrico si fonda su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore. D’altra parte, a ben vedere, le censure di parte ricorrente appuntate sulla scelta del Ministero di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale, troverebbero causa nelle scelte di assegnazione da parte dello stesso Ministero del numero delle giornate di corsa a ciascun ippodromo”.
Respinti anche gli altri motivi di gravame, come quello che postula “l’illegittimità del provvedimento impugnato”, ritenuto “il riflesso della asserita illegittimità della determinazione del calendario delle corse fra i vari ippodromi rispetto alla quale, tuttavia, la contestazione della ricorrente in questa sede non apporta alcuno specifico motivo, risultando pure di dubbia tempestività e ritualità, facendo riferimento ad un’impugnativa avvenuta nella separata sede di un ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui, tra l’altro, a distanza di tre anni non sono stati documentati gli esiti o lo stato”.
Infondato, secondo il Collegio, anche il motivo di gravame “in cui è stata affermata l’illegittima del decreto impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione della scelta di utilizzare il dato medio delle giornate di corsa organizzate dalle diverse società di corse su base annua, la censura è parimenti infondata.
Non sussisteva in capo all’Amministrazione alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale (art. 3, commi 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.); del resto, pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili”.