Bando SuperEnalotto, Adm: 'Tre ammessi a valutazione offerta'
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica gli ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica per il bando SuperEnalotto: Lottomatica Holding Srl, Sisal Spa, Italian Gntn Holding As.
"Ai sensi del paragrafo 16.4 del capitolato d’oneri", i candidati "ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti: Lottomatica Holding Srl, Sisal Spa, Italian Gntn Holding As". Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in riferimento alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, ossia il cosiddetto bando per il SuperEnalotto.
IL BANDO - Secondo il testo della “Procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi complementari e opzionali anche a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale”, la concessione avrà una durata di 9 anni, con una base d’asta di 100 milioni di euro.
“Il compenso del concessionario è pari alla percentuale offerta dall’aggiudicatario per la raccolta di gioco. A titolo meramente indicativo e informativo, si rappresenta che la raccolta annua del segmento di mercato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale oggetto della concessione si è attestata, nel 2017, ad un valore pari a circa 1,5 miliardi di euro”.
Il bando stabilisce che l'aggiudicazione sarà definito “in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo il punteggio riferito all’offerta tecnica e all’offerta economica secondo le regole indicate nel Capitolato d’oneri. La convenzione sarà stipulata a seguito dell’aggiudicazione e non conterrà la clausola compromissoria. Resta ferma la facoltà di Adm, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare unilatermente la durata della concessione fino ad ulteriori 6 mesi agli stessi patti e condizioni previsti dall’atto di convenzione medesimo”.