Cassazione annulla condanna ricevitore Lotto per peculato
La Corte di Cassazione annulla la condanna di un ricevitore del Lotto per peculato per essersi appropriato delle somme riscosse dai giocatori.
"Pur risultando anche dalle conclusioni del difensore dell'imputato riportate nel corpo della sentenza impugnata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. (e comunque documentata dal verbale dell'udienza del 4 luglio 2016), la Corte di appello non ha dato ad essa alcuna risposta.
A causa di tale omissione motivazionale la sentenza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità del fatto connessa alla commissione del reato ascritto al ricorrente, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce che provvederà a formulare il giudizio omesso".
Sez. 6, n. 46954 del 21/05/2015, Bongiovanni, Rv. 265275)".
Nel caso in esame, recita ancora la sentenza, "è sufficiente rilevare che l'Amministrazione, verificato l'inadempimento da parte dell'imputato di versare nel termine previsto dal contratto le somme riscosse, gli aveva ingiunto con due successive missive (pacificamente ricevute dallo stesso) di versare i proventi del gioco del lotto e che solo dopo un'ulteriore missiva costui aveva provveduto a versare quanto indebitamente trattenuto. Quanto alle giustificazioni del ritardo addotte dal ricorrente, le relative censure si presentano prive di specificità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non provato che il mancato versamento fosse addebitale a disguidi o comunque a buona fede della banca utilizzata dall'imputato per il trasferimento dei fondi all'Amministrazione (il teste della
difesa aveva dichiarato che il mancato trasferimento era dovuto a mancanza di
provvista nel conto corrente dell'imputato)".