Concorsi a premio, Cds: 'Deroghe, Mise chieda parere al Mef'
Chiamato ad esprimersi su ambiti di applicazione della disciplina dei concorsi a premio, il Consiglio di Stato invita il Mise a chiedere parere a Mef e Agenzia entrate.
"Per la natura privata del denaro erogato a titolo di premio, la Sezione ritiene opportuno invitare il ministero richiedente ad acquisire l’avviso del ministero dell’Economia e delle finanze in ordine agli effetti della suddetta esclusione in termini di minore entrata per il bilancio dello Stato, nonché ad acquisire elementi informativi dall’Agenzia delle entrate. Ciò in tempo utile da consentire la trattazione dell’affare nell’Adunanza del 17 ottobre 2018".
È quanto si legge nella pronuncia con cui il Consiglio di Stato risponde al ministero dello Sviluppo economico in merito all’ambito di applicazione dell’art.6, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Ad avviso del Ministero, ai fini dell’attività di controllo che gli compete, la distinzione tra denaro pubblico e denaro privato in relazione al premio in palio, evidenziata dalla sentenza n. 3947 del 2017, appare problematica, sia per la difficoltà di sottoporre a trattamenti differenti imprese che operino tutte nel settore televisivo, per fini sia pur solo in parte commerciali, solo in ragione della natura pubblica o privata del denaro utilizzato; sia per il fatto che l’esigenza di tutelare in ogni caso la pubblica fede e i diritti dei consumatori dovrebbe prescindere da tale natura".
Il ministero aveva chiesto al Consiglio di Stato “se in una promozione di tipo commerciale, avente i caratteri della manifestazione a premio come sopra definita, vengono conferiti premi che non implicano l’utilizzo di denaro pubblico (ovvero, più in generale i concorsi a premio e le operazioni a premio promossi da imprese private), ciò possa costituire un elemento valido ad escludere tali eventi dal novero delle manifestazioni a premio, esonerando gli organizzatori dai conseguenti oneri richiesti dalla specifica normativa”.