Lotto, Cds: 'No a rivendite speciali fuori da luoghi deputati'
Il Consiglio di Stato conferma, come il Tar Friuli, il no dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al rinnovo della concessione del Lotto per una rivendita speciale vicina alla stazione.
"L’articolata normativa che disciplina la materia dell’istituzione delle rivendite di generi di monopolio mira ad assicurare la razionale distribuzione della vendita sul territorio, al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra la protezione degli interessi economici connessi alla liberalizzazione del mercato e la protezione della tutela della salute, che sarebbe messa in pericolo da un’offerta sproporzionata rispetto alla domanda".
Questa una delle motivazioni su cui poggia la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gestore di una rivendita speciale e di una ricevitoria del Lotto per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia che nel 2015 aveva confermato la legittimità del diniego disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rinnovo della concessione del Lotto.
Anche la richiesta di concessione di una rivendita ordinaria, successivamente avanzata dall’interessato, veniva respinta, con nota del 16 maggio 2011, poiché non risultava soddisfatto il requisito del criterio di produttività minimo delle tre rivendite più vicine.
A nulla sono valsi i ricorsi del titolare della rivendita, secondo il quale "a causa dei dinieghi illegittimamente opposti dall’amministrazione, ha dovuto proseguire l’attività mediante un patentino, richiesto ed ottenuto dalla competente Agenzia, che però ha fruttato ricavi inferiori a quelli precedentemente percepiti in regime di rivendita speciale, in ragione dei maggiori costi di approvvigionamento e dei minori aggi percepiti. Tale circostanza avrebbe determinato anche la perdita della clientela". Mentre il "danno occorso, quantificato in base alle risultanze dei bilanci del triennio precedente ai fatti di causa, ammonterebbe a circa 110mila euro".
Appare insussistente "la possibilità di concedere una rivendita speciale anche al di fuori dei luoghi elencati dalla norma, per necessità di servizio”, chiamata in causa dall'appellante, e che "non può assumere alcun rilievo la circostanza che per tanti anni essa sia stata favorita dall’Agenzia che ha permesso la gestione di una rivendita speciale al di fuori di quelli che sono i luoghi che ordinariamente dovrebbero ospitarla".
Per i giudici "non sussiste il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione prospettata dalla società, in quanto la nota del 16 maggio 2011 dà conto della circostanza che 'non vi sono le condizioni per procedere all’istituzione di una rivendita ordinaria, in quanto non risulta soddisfatto il criterio di produttività minima delle tre rivendite più vicine…'.
A questo proposito è opportuno chiarire che nessuna incidenza assume la circostanza che successivamente l’Agenzia ha rilasciato la medesima concessione ad uno dei due soci della società appellante.
La concessione di cui si discorre, infatti, è la risultante di un procedimento intrapreso su fatti sopravvenuti: il requisito reddituale (delle tre rivendite più vicine) per consentire la istituzione di una nuova rivendita ordinaria è maturato nel lasso di tempo intercorrente fra il diniego del 16 maggio 2011 e la conclusione della autonoma istruttoria per la istituzione ed assegnazione della nuova rivendita".