Lotto, Tar Lazio: 'Revoche per raccolta insufficiente entro il 31 marzo'
Il Tar Lazio accoglie ricorso contro revoca della concessione del gioco del lotto disposta dai Monopoli per raccolta insufficiente.
"E' necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista dall’art. 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso".
Questo il principio ricordato dal Tar Lazio nell'accogliere il ricorso del titolare di una rivendita del Lottocontro la revoca della concessione disposta dall’Ufficio dei Monopoli di Stato per la Sicilia per il mancato raggiungimento, negli anni 2014 e 2015, del limite minimo annuo di raccolta di 26.746,27 euro.