Revoca concessione Lotto, Tar: 'Mancano adeguate motivazioni'
Il Tar Sicilia annulla revoca della concessione del Lotto ad una ricevitoria disposta dopo il ritardo di sei versamenti dei proventi del gioco in un biennio.
"La decadenza della rivendita di generi di monopolio oggetto di impugnazione doveva essere adeguatamente valutata e motivata, considerato che l’assimilazione della rimozione dalle suindicate mansioni di rivendita ordinaria di tabacchi, per (preteso) venir meno delle relative condizioni soggettive, alla revoca della concessione per mancato o ritardato versamento dei proventi del lotto, non può essere effettuata dall’Amministrazione in maniera automatica ma deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e alla perdita o meno degli specifici requisiti a tal fine richiesti".
Nella sentenza si legge che "il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare, ritenendo di condividere quell’orientamento che esclude che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto consegua automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio. Ed invero, se ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 85/1990' 'a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al Dpr 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni', non può dirsi il contrario, con la conseguenza che 'in assenza di una specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla Pubblica amministrazione (revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli), ne deriva che la estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del lotto, assume un carattere tipicamente discrezionale con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un’adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell’iter logico giuridico seguitoì (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. I, 19 marzo 2018, n. 550; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 10 marzo 2014, n. 714)".