Ricevitorie, Tar Lazio: 'Giusta revoca concessione Lotto per ritardo versamenti'
Per il Tar Lazio i ritardati versamenti dei proventi estrazionali giustificano revoca concessione per gioco del lotto alle ricevitorie.
"I gravi e prolungati motivi economici e di salute non hanno impedito al titolare ai suoi collaboratori il regolare esercizio del gioco e non possono, quindi, essere invocati a discarico della responsabilità per i ritardati versamenti dei proventi estrazionali, non costituendo gli stessi circostanze di assoluto impedimento". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria contro il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
"Il mancato versamento entro i termini previsti dalla normativa è, come evidenziato dalla citata circolare 13386, una delle violazioni più gravi che può commettere un ricevitore lotto e che nella fattispecie in esame il ricevitore ha effettuato i versamenti con moti giorni di ritardo rispetto alla data prevista dalla normativa (29, 22, 20, 15, 13 e 6 giorni), facendo venir meno il rapporto fiduciario fondamentale nel rapporto concessorio", sottolineano i giudici.
La circolare n. 13386 del 31 luglio 2003 ha evidenziato che: "non è prevista, attesa la gravità della violazione, una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca; le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario".