Tar Campania: 'Lotto, sì a revoca concessione per scarsa redditività'
Il Tar Campania non concede un risarcimento per mancati incassi ad esercente a cui è stata revocata la concessione del Lotto per scarsa redditività.
"Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo perché illegittimo, ma è altresì necessario la presenza, tra gli altri, dell'elemento soggettivo della colpa, essendo necessario verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi". A ribadire il principio è il Tar Campania, che con questa motivazione ha respinto il ricorso di un esercente contro ministero dell'Economia e Monopoli di Stato per ottenere un risarcimento per i mancati utili derivati dalla revoca della concessione del Lotto, successivamente annullato dallo stesso tribunale amministrativo.
Il menzionato art. 4 richiede per l’appunto che, nei comuni con popolazione superiore a 2.500 e fino a 5.000 abitanti, l’amministrazione accerti che, nel territorio comunale, non vi siano altre ricevitorie attive; la loro presenza costituisce infatti uno dei presupposti essenziale per procedere alla revoca per scarsa redditività". Quindi, "la revoca infatti si distingue non per l’inosservanza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, quanto per l’assenza di una chiara e puntuale esplicitazione, da parte dell’amministrazione, degli elementi istruttori essenziali posti a suo fondamento, tra i quali, principalmente, la circostanza che, nel comune di Castel Morrone, il servizio del gioco del lotto era comunque garantito anche da altre tre ricevitorie, aspetto che rende decisivo il dato della scarsa reddittività".