Tar Lazio: 'Pubblicità giochi, pratica commerciale scorretta'
Per il Tar Lazio sono giuste le sanzioni comminate dall'Agcom ad un concessionario per la pubblicità online di giochi a premi numerici.
"L’obbligo del professionista di chiarezza e verità nella comunicazione pubblicitaria non può considerarsi depotenziato nell’ambito della promozione di giochi elotterie; anzi, proprio in un simile settore, ove i consumatori spesso esercitano scelte 'd’impulso', il loro comportamento può essere maggiormente condizionato dall’uso di claims perentori e ingannevoli sul reale contenuto delle regole del gioco e sulla effettiva possibilità di successo".
Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un concessionario contro il divieto della diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo internet, schede di gioco cartacee e locandine, al fine di promuovere il gioco a premi numerico prospettando la possibilità di vincere una somma di 4.000 euro al mese per 20 anni.
"In data 2 novembre 2009, a seguito di alcune segnalazioni e sulla base di informazioni acquisite d’ufficio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunicava alla società l’avvio del procedimento istruttorio, diretto a verificare, in rapporto alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo conseguente all’omessa o insufficiente specificazione della circostanza per cui, in caso di più vincitori nell’ambito della medesima estrazione, la somma di 4.000 euro al mese per 20 anni sarebbe stata suddivisa in parti uguali tra loro.
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento era stata diffusa a mezzo internet, il 23 febbraio 2010 veniva richiesto il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in seguito, anche “Agcom”), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo; l’Agcom riteneva con il proprio parere che la pratica commerciale in esame fosse scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
In considerazione delle risultanze istruttorie e preso atto del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcm, con provvedimento n. 20961 del 30 marzo 2010, deliberava che la condotta posta in essere costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo. Vietava pertanto l’ulteriore diffusione della pratica e irrogava alla società una sanzione di 40.000 euro", si legge nella sentenza.
L’assunto non è fondato.
Occorre premettere che il provvedimento impugnato sanziona espressamente la diffusione di messaggi pubblicitari caratterizzati dal claim '4.000 euro al mese per 20 anni' e chiarisce che la campagna pubblicitaria riportante il suddetto claim ha avuto inizio il 29 settembre 2009. Il messaggio in questione è stato modificato dal professionista a partire da diverse date, a seconda del canale di diffusione interessato: in particolare, le schede di gioco dal 26 ottobre 2009, il sito internet dal 29 ottobre 2009 e le locandine dal 22 novembre 2009. Dunque, la violazione accertata riguarda unicamente il lasso di tempo in cui le informazioni sul gioco sono state diffuse secondo modalità ritenute ingannevoli", ricordano i giudici.