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Tar Lombardia: 'Via licenza tabacchi dopo revoca concessione Lotto'

26 settembre 2016 - 10:08

Il Tar Lombardia conferma la revoca della licenza tabacchi al titolare di una rivendita a cui era stata già tolta la concessione per il Lotto.

Scritto da Redazione

Il ricorrente “non risulta più affidabile … e pertanto non meritevole della fiducia che è connessa ad un atto di concessione che, per sua natura, ha carattere intuitu personae”. Questa una delle motivazioni con il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di un gestore di una ricevitoria - a cui era stata già revocata la concessione per il gioco del Lotto - contro ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la revoca della licenza tabacchi, la chiusura con effetto immediato e la restituzione del titolo autorizzatorio (oltre all'incameramento del deposito cauzionale).

Secondo i giudici amministrativi, l’Agenzia delle Dogane ha esplicitamente "ritenuto che il venir meno dell’elemento fiduciario (che ha legittimato la revoca – incontestata – della concessione della ricevitoria del lotto) si estendesse alla gestione della rivendita. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità nella gestione della concessione 'parallela e annessa', le quali hanno irrimediabilmente inciso sul rapporto di correttezza e fiducia che deve persistere tra concedente e concessionario".

I giudici d’appello avevano sostenuto che "poiché l’atto di revoca (pur essendo adottato per una motivazione che riguarda l’altra concessione) trae il relativo potere non dalla normativa regolante il gioco del lotto, bensì dall’art. 34 della L. 1293/1957 sulle rivendite di monopolio; questa norma, infatti, prevede espressamente che l'Amministrazione possa procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite. In altri termini non veniva in rilievo alcuna applicazione estensiva della normativa sul gioco del lotto alla materia della rivendita di generi di monopoli, essendo questa già compiutamente disciplinata dall’art. 34. … Entra specificamente nelle ragioni della revoca il primo ordine di censure d’appello, che contrasta la decisione ove, dopo aver passato in rassegna tutte le fattispecie in cui può disporsi la revoca (tra cui i nn. 6, 9, e 18, dell’art.34, vale a dire rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS) conclude che la stessa risulta affetta da difetto di motivazione, essendo stata effettuata una valutazione in maniera automatica anziché 'in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e, in particolare, in relazione alla perdita o meno delle condizioni soggettive richieste'. L’assenza di tali valutazioni evidenzierebbe inoltre, sotto altro profilo, il salto logico compiuto dalla P.A. nel disporre la revoca della rivendita di generi di monopolio per vicende strettamente e unicamente collegate alla concessione del gioco del lotto. Anche sotto tale aspetto l’appello risulta fondato, con particolare riferimento al rilievo del Ministero sul comportamento omissivo e ripetutamente inadempiente, pur manifestatosi nella differente attività di gestione del gioco del lotto. Ritiene infatti il Collegio che la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con i Monopoli (nel caso in esame per mancato o ritardato versamento dei proventi del predetto gioco) oltre ad essere prevista dai nn. 6, 9, e 18 del citato art.34, integri una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di gestione. In tale situazione restava pertanto esclusa la necessità di ogni altra specifica valutazione o motivazione della condotta tenuta con riferimento all’altra licenza, questioni peraltro sollevabili nell’eventuale e specifica sede contenziosa ad essa riferita".
 

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