Cgue: ‘Registrazione in malafede, il marchio ‘Powerball’ è nullo’
La Corte di giustizia dell’Unione europea respinge il ricorso presentato da European Lotto and Betting, società con sede a Malta e parte del gruppo Lottoland, confermando la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) di dichiarare nullo il marchio “Powerball” registrato come marchio dell’Unione europea.
La sentenza chiude una lunga controversia che ha visto contrapposti il gruppo Lottoland e la Musl, la Multi-state lottery association, titolare della celebre lotteria statunitense Powerball, attiva dal 1992 e nota per i jackpot record. Il marchio “Powerball”, infatti, era stato originariamente registrato nell’Unione Europea nel 2014 da Tobias Roth, che agiva come intermediario per conto del gruppo Lottoland. In seguito, il marchio era stato trasferito a una società del gruppo e poi alla European Lotto and Betting.
Nel 2021, la Musl aveva chiesto all’Euipo l’annullamento del marchio, sostenendo che fosse stato registrato in malafede, ossia non per identificare i servizi della società, ma per sfruttare la notorietà della lotteria americana e ostacolare i concorrenti che offrivano scommesse sui risultati del Powerball.
Tuttavia, dopo un primo annullamento da parte della Divisione di annullamento dell’Euipo nel 2022 e una conferma parziale della Prima Commissione di ricorso nel 2024, la società maltese aveva impugnato la decisione davanti al Tribunale dell’UE.
LA VALUTAZIONE DELLA CGUE – Nella sentenza odierna la Corte conferma che il marchio era stato registrato con intenzione disonesta, non per competere lealmente sul mercato ma per impedire l’uso del nome Powerball da parte di terzi.
"Sebbene, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di "malafede" presupponga la presenza di uno stato d'animo o di un'intenzione disonesta, tale nozione deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello della normale prassi commerciale", si legge in uno dei passaggi chiave della sentenza.
Il Tribunale sottolinea che il gruppo Lottoland era pienamente consapevole dell’esistenza della lotteria Powerball negli Stati Uniti e che il segno veniva utilizzato per fare riferimento ai servizi della Musl e non a quelli propri della società ricorrente. La Cgue evidenzia anche che il deposito del marchio era stato accompagnato, lo stesso giorno, da richieste di revoca dei marchi “Powerball” già registrati dalla Musl nell’UE, segno di una strategia mirata a sostituirsi al legittimo titolare.
"Risulta da indizi pertinenti e concordanti", spiega ancora la Cgue, "che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha depositato la domanda di registrazione di tale marchio non allo scopo di impegnarsi lealmente in una concorrenza leale, bensì con l'intenzione di ledere, in modo non conforme agli usi consueti di lealtà, gli interessi di terzi, oppure con l'intenzione di ottenere, senza neppure rivolgersi a un terzo specifico, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio"
Secondo la Corte, dunque, tali circostanze dimostrano una condotta in contrasto con le pratiche commerciali oneste, con l’obiettivo di ottenere un diritto esclusivo su un segno celebre senza un reale intento di utilizzarlo per distinguere i propri servizi.
GLI EFFETTI DELLA DECISIONE – La decisione conferma dunque la nullità del marchio "Powerball" in relazione ai servizi delle classi 35, 41 e 42 (tra cui consulenza aziendale, intrattenimento e servizi IT), ad eccezione dei soli "servizi scientifici" della classe 42, per i quali non è stata riscontrata malafede.