Distanza fra rivendite Monopoli, Tar chiarisce criterio del ‘percorso pedonale più breve’

Nella disputa fra due rivendite di generi di monopolio concorrenti - con annesse ricevitorie del Lotto – il Tar Campania dice no a 'un’applicazione formalistica (e poco riscontrabile in concreto) delle regole del Codice della strada'.
Scritto da Fm

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Secondo quali criteri va calcolata la distanza minima che deve intercorrere fra le rivendite ordinarie di generi di monopolio con annesse ricevitorie del Lotto?

A dare una risposta ci pensa il Tar Campania, chiamato in causa dal ricorso presentato dal titolare di una rivendita per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento, alla luce della contestazione mossa dalla titolare di un'altra rivendita della zona.

L'ufficio campano dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto il rigetto della domanda, stabilendo il ritorno della rivendita “nella sede originaria, ovvero qualora non più disponibile, che venga proposto un nuovo locale nella zona di riferimento”.

La ricorrente ha ritenuto illegittimo tale diniego, poiché dal sopralluogo compiuto dai funzionari Adm chiamati a verificare la distanza fra le due rivendite concorrenti “sarebbe emersa la presenza di due distinti percorsi perdonali” sotto la distanza minima di 200 metri previsti dalla normativa, ma in violazione del Codice della strada e in particolare della norma per cui “Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare…”.

Ma, rilevano i giudici amministrativi campani, “contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – non può pretendersi che l’Amministrazione consideri solo il percorso pedonale che abbia il marciapiede dell’ampiezza regolamentare a norma del Codice della strada.

Come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, per 'percorso pedonale' s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, e che il percorso pedonale medesimo non può essere determinato in base ad un’applicazione formalistica (e poco riscontrabile in concreto) delle regole del Codice della strada; il percorso pedonale più breve deve essere 'il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria'”.

E per il Collegio “il potere in questione è vincolato e il provvedimento non poteva comunque essere diverso da quello in concreto adottato, sicché l’eventuale violazione della legge sul procedimento amministrativo (articolo 10-bis, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, Ndr) non comporta l’illegittimità del diniego”, come da sentenze di altri tribunali amministrativi.