Sono diversi e variegati i riferimenti al gioco nelle relazioni illustrate dalla Corte dei conti alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, tenutasi alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche istituzionali.
In particolare nella relazione della Procura generale vengono richiamate le più significative pronunce riguardanti gravami interposti avverso le sentenze delle Sezioni territoriali nei giudizi ad istanza di parte.
Una ad esempio riguarda il rigetto, da parte della sezione prima giurisdizionale di Appello dell’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché nei confronti del ministero dell’Economia e delle finanze, dal titolare di una ricevitoria del Lotto volto ad ottenere l’annullamento di un’ingiunzione di pagamento per il mancato riversamento di proventi di spettanza erariale derivanti dalla raccolta del gioco del lotto. "Il giudice dell’impugnazione ha, in primo luogo, affermato la giurisdizione contabile trattandosi di una materia, quella della gestione del gioco del lotto, riservata allo Stato (sia nell’ipotesi in cui sia gestita in proprio, sia nel caso in cui si agisca per mezzo di concessionario) i cui proventi costituiscono entrate per il pubblico erario essendo, oltretutto, indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale (sotto la denominazione 'Lotto'). In secondo luogo, ha affermato che il ricevitore del lotto è non solo un agente contabile, avendo maneggio di denaro per la riscossione di incassi di giocate e per i pagamenti di vincite ai giocatori (ex art. 178 R.D. n. 827/1924), ma è altresì tenuto ad eseguire il versamento delle somme 35 alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta, in virtù del c.d. principio del non riscosso per riscosso, previsto dall’art. 191 del R.D. citato. Nel merito, ha confermato il decisum di prime cure, escludendo, ai sensi dell’art.194 del R.D. n. 827/1924, che la dimostrazione del furto di denaro potesse considerarsi quale causa di forza maggiore o comunque fatto allo stesso agente non imputabile. La responsabilità contabile derivante dall’indebito maneggio di risorse pubbliche - danaro o valori che siano - comporta, per giurisprudenza costante (ex multis, Sez. giur. App. III, sent. n. 444/2023; Sez. giur. App. II, sent. n. 15/2021; Sez. giur. App. III, sent. n.188/2020), l’inversione dell’onere della prova, gravando sul titolare della ricevitoria l’onere di provare, ai sensi degli artt. 178 e 194 R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, che l’ammanco sia avvenuto per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili".
Altre decisioni si sono soffermate sulla natura del soggetto danneggiato. La sezione seconda giurisdizionale di Appello "ha affermato che il concessionario di attività riservata - quale il gioco e la scommessa - si comporta esclusivamente come soggetto delegato alla riscossione, sicché nel momento in cui incassa gli introiti delle scommesse, viene a trovarsi nella condizione di gestire - con obbligo di riversamento - somme che sono già acquisite al patrimonio dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile in caso di omesso riversamento. A riprova dell’assunto soccorre la disciplina contenuta nell’art 24 del D.L. n. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011, che riserva allo Stato (Amministrazione autonoma dei monopoli) il controllo continuo sulle giocate, anche allo scopo di verificarne la tempestiva e concreta rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi, con iscrizione diretta nei ruoli in caso di omesso riversamento (comma 1). Se vi è pericolo per la riscossione l’Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 /1998 (comma 3), e le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per 172 ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo (comma 4)".
In un'altra occasione, la sezione prima giurisdizionale di Appello ha ritenuto che "il concessionario di una ricevitoria del lotto inottemperante al riversamento delle giocate cagioni un danno da disservizio pari all'aggio corrispostogli. Si è osservato che il mancato riversamento delle giocate non comporta solamente un danno patrimoniale da mancato incameramento di un’entrata, ma, altresì, la frustrazione della fondamentale attività di servizio pubblico affidatagli in concessione (i.e.: il corretto funzionamento della rete territoriale di raccolta del gioco, a tutela della sicurezza dell’utente e dell’integrità dei flussi economici ritratti dalla stessa amministrazione finanziaria), per la quale è attribuito l’aggio quale modalità di remunerazione della prestazione resa. Pregiudizio quantificabile in via equitativa, ex art. 1226 c.c., e che trova sicuro e preciso parametro nella stessa misura del corrispettivo spettante al ricevitore del lotto - l’aggio, pari all’8 percento della giocata - proprio per adempiere a quei doveri di servizio rimasti completamente inevasi".
I RIFERIMENTI AL GIOCO NELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO- Altri temi, sempre riferiti al gioco, si trovano nella Relazione sull'attività svolta dal'istituto.
"È stata portata all’attenzione del Giudice delle leggi un’interessante questione di costituzionalità afferente agli artt. 3, c. 11, e 7, cc. 1 e 2, del d.l. n. 4/2019, come convertito, in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., nonché ai principi 'di uguaglianza sostanziale' e 'di tassatività' delle norme penali, di cui agli artt. 3, c. 2, e 25 Cost. In particolare, le norme richiamate – che riguardano le informazioni reddituali che è tenuto a fornire chi voglia conseguire il reddito di cittadinanza - sono state giudicate dal Tribunale rimettente censurabili, in relazione alle somme frutto di vincite al gioco, sotto un triplice profilo: in primis, violerebbero il principio di tassatività, poiché sanzionano l’omessa dichiarazione e comunicazione di 'informazioni dovute', senza tuttavia un chiaro rimando a quali informazioni si intendano ed, inoltre, la citata disposizione di cui all’art. 7, c. 2, sarebbe carente dell’indicazione delle modalità con cui comunicare le vincite; infine, le norme de quibus rinvierebbero implicitamente alla previsione del t.u. delle imposte sui redditi, secondo cui le vincite da gioco costituirebbero reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione, con ciò producendo l’effetto distorsivo che il reddito del richiedente risulti incrementato e, quindi, eccedente la soglia di accesso al sussidio, laddove tuttavia non sarebbe in concreto aumentata la sua ricchezza.
La Corte ha concluso che le giocate (anche con le modalità on line, che constano di un conto gioco) hanno “il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere. (…) Da quanto precede si chiarisce che il Rdc risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Da ciò consegue, non irragionevolmente, la pena prevista dall’indubbiato art. 7, comma 1, di chi, ai fini dell’ammissione al beneficio, non dichiari le vincite lorde ottenute rilevanti per la determinazione dell’Isee".
Nella categoria "Danno da mancata entrata" si parla di quello cagionato dal titolare di ricevitoria del Lotto che "non ha versato all’amministrazione le somme riconducibili alle giocate effettuate, ove la Procura non abbia formulato alcuna domanda intesa a ottenere rimedio anche per l’infruttuoso decorso del tempo, non si può fare applicazione dell’art. 33, c. 2 , l. n. 724/1994 (che assoggetta il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto anche al pagamento degli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali), sicché all’importo della condanna vanno aggiunti i soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo (sent. n. 46/2024, Friuli-Venezia Giulia)".
Quanto ai giudizi di responsabilità sanzionatoria - questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali – si rileva che "ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923 e 178 del r.d. n. 827/1924, la qualifica di agente contabile si configura in chiunque, di diritto o di fatto, gestisca denaro, valori o beni pubblici, con l'obbligo del “non riscosso per riscosso”. Per il gioco del lotto, la gestione è riservata allo Stato ed esercitata tramite concessione dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (l. n. 528/1982; d.p.r. n. 303/1990 e d.p.r. n. 560/1996). L’affidamento arbitrario della gestione del servizio a un soggetto estraneo senza regolare cessione d’azienda, l’omessa comunicazione all’amministrazione concedente e l’abbandono del servizio con privazione del locale costituiscono condotta gravemente colposa, se non dolosa, del convenuto (sent. n. 46/2024, Piemonte)".
Per la categoria "Danno da disservizio", "nell’ambito di una pronuncia in cui è stata riconosciuta la responsabilità contabile del titolare della concessione del gioco del lotto, per mancato riversamento degli incassi relativi alle giocate, è stata affermata la contestuale responsabilità del titolare della concessione per danno da disservizio, derivante dalla frustrazione dell’interesse pubblico che governa l’attività affidata in concessione, identificata nel corretto funzionamento della rete territoriale di raccolta del gioco, a tutela della sicurezza dell’utente e dell’integrità dei flussi economici ritratti dalla stessa amministrazione finanziaria. A fronte dell’accertato inadempimento all’obbligazione di riversamento degli incassi del gioco, è stata inferita l’interruzione del nesso sinallagmatico del contratto di diritto pubblico cui accede l’affidamento in concessione del gioco del lotto al raccoglitore; l’entità del danno è stata commisurata, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., alla misura del corrispettivo spettante al ricevitore del lotto – l’aggio, pari all’8% della giocata – proprio per adempiere a quei doveri di servizio rimasti completamente inevasi (sent. n. 228/2024, Sez. I".
Tra le "Questioni processuali nel giudizio di responsabilità amministrativa - Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile" infine spicca quella in cui è stato "affermato che la società concessionaria di un’attività riservata – quale quella delle scommesse – riveste la qualifica di agente contabile in quanto incaricata, in virtù di una concessione-contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la concessionaria ha il maneggio, nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento ed è obbligata quindi al conto giudiziale. Il concessionario di attività riservata, quale soggetto delegato alla riscossione, indubbiamente gestisce – con obbligo di riversamento – somme che sono già acquisite al patrimonio dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile in caso di omesso riversamento. Su tali basi la sezione di appello ha riformato la pronuncia di primo grado declinatoria della giurisdizione, rimettendo gli atti al primo giudice (sent. n. 209/2024, Sez. II)".