A Bruxelles anche le norme tecniche sulle Vlt
Notificato a Bruxelles anche il progetto di regole tecniche per le Vlt: stand still trimestrale.
Norme sulle Vlt all'attenzione della Commissione europea, che ha ricevuto, per il consueto periodo trimestrale di stand still durante il quale gli stati mebri o la Ce stessa potranno esprimere pareri e/o osservazioni, anche il "Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni", che si aggiunge dunque a quello per le cosiddette Awp da remoto.
I CONTENUTI - Il progetto di decreto, costituito da cinque articoli ed un allegato, aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera b) del Tulps, approvate con determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia - Area monopoli del 4 aprile 2017.
I primi quattro articoli modificano l'articolo 1 - Definizioni, l'articolo 3 - Informazioni da memorizzare nel sistema di gioco, l'articolo 7 - Apparecchi videoterminali e l'articolo 9 - Parametri di funzionamento del gioco, della vigente determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia, al fine di prevedere:
- l'applicazione sugli apparecchi di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l'accertamento della maggiore età del giocatore, avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte;
- l'attivazione dell'apparecchio solo previa verifica della maggiore età del giocatore;
- l'adozione di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display la presenza/assenza della tessera sanitaria nell'apposito dispositivo di lettura e l'esito della verifica della maggiore età del giocatore;
- l'obbligo di nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l'accesso al gioco e ogni volta che la tessera sanitaria viene estratta dall’apposito dispositivo di lettura.
L'articolo 5 rinvia all'allegato, in cui è riportato il testo coordinato del vigente decreto del Vicedirettore dell'Agenzia a seguito delle modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, e dispone che tale allegato faccia parte integrante del nuovo decreto.