Apparecchi da gioco scollegati, Cassazione: 'Concessionario responsabile di Preu evaso'
Come in precedenti occasioni, la Cassazione conferma che il concessionario è responsabile in via principale per l'imposta evasa (maggior Preu) nel caso di apparecchi da gioco scollegati.
"Gli atti impositivi impugnati si basano sulla previsione di cui all'art. 39 comma 13 d.l. 269/2003, secondo cui il Preu è dovuto dal soggetto a cui l'amministrazione rilascia il nulla osta di messa in esercizio in relazione a ciascun apparecchio di gioco. E tuttavia, anche nella ipotesi che il quadro normativo descritto trovasse applicazione nel caso di specie, soccorre il principio di diritto fissato nella sentenza 15454/2018 in virtù del quale 'in tema di prelievo erariale unico (c.d. Preu) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell'art. 39 quater comma 2 del decreto legge n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l'imposta evasa (c.d. maggior Preu) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà' (in senso conforme cass.13116/2018)".