Cassazione: 'Apparecchi irregolari, sì a sanzione Adm anche se spenti'
La Cassazione accoglie ricorso di Adm che aveva sanzionato un esercente per il rinvenimento nel suo locale di due apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni del Tulps.
In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dai Monopoli di Stato per la violazione dell'art. 110, 9° co., lett. c), del Tulps che sanziona, fra l'altro, chi consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 della stessa normativa.
e, dunque, per l'insussistenza della condotta illecita contestata dall'Ufficio di Adm".
elementi in forza dei quali era stata accertata la potenzialità offensiva degli apparecchi: le schede di gioco, che consentivano l'uso contra legem degli stessi apparecchi, potevano essere inserite in qualsiasi momento dal gestore, e ciò configurava una detenzione rilevante ai fini della previsione contenuta nell'art. 110, coma 9, lett. c), Tulps che punisce la condotta di coloro che 'consentono l'uso' delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative.
Al contempo non assumono alcuna rilevanza le circostanze del mancato ritrovamento di danaro all'interno degli apparecchi e il fatto che l'apparecchiatura al momento del controllo non era allacciato, alla
rete elettrica atteso che solo la neutralizzazione dell'uso potenziale degli apparecchi può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito da ogni rilievo (Sez. 2, Sent. n. 2960 del 2016)".