Cassazione: 'Apparecchio gioco senza nulla osta, Preu dovuto solo dal 2007'
La Cassazione accoglie ricorso di un esercente contro avviso di accertamento di Adm per l'evasione del Preu per apparecchio da gioco senza nulla osta nel 2006.
"Solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 - con una normativa non retroattiva - il legislatore ha esteso, in forza dell'art. 39 quater cit., il Preu anche ai giochi d'azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l'obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d'azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al Preu".
È quanto si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio nel quale era stato installato un apparecchio da gioco risultato privo del prescritto nulla osta contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva confermato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva recuperato nei confronti di quest'ultimo l'evaso prelievo erariale unico (Preu), oltre a interessi e sanzioni, per l'anno 2006.