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Gioco fuori orario, Cassazione: 'Solo il questore può sanzionare'

20 giugno 2022 - 14:08

La Cassazione accoglie ricorso di una società contro lo stop al gioco in una sala disposto da un funzionario del Comune di Verona anziché dal questore.

Scritto da Fm

La competenza del questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi, sono affidati a poteri pubblici diversi (l'amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'aspetto concessorio; l'autorità di pubblica sicurezza - questore, per quanto riguarda l'aspetto autorizzatorio; l'autorità sindacale per quanto riguarda la salubrità dell'ambiente cittadino), che non confliggono tra loro proprio per le diverse finalità che essi perseguono e cui le rispettive competenze sono orientate”.

Così si legge nell'ordinanza con cui la Corte di cassazione accoglie il ricorso presentato dalla società, alle quale è in capo la gestione di una sala giochi, contro l'ordinanza ingiunzione firmata dal dirigente del settore commercio del Comune di Verona che nel 2016 aveva disposto la sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nel locale per non avere rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza comunale dello stesso anno.

Per i giudici spetta al sindaco, “ai sensi dell’art.50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all'aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica, mentre spetta al questore la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione del 2016 in quanto il Comune di Verona non aveva il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi per non avere la società”.

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