skin

Gioco, in vigore la nuova legge regionale della Campania

05 marzo 2020 - 09:33

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione la nuova legge della Campania sul gioco, tutte le misure su distanze, limiti orari, obblighi e ruoli degli operatori del settore.

Scritto da Fm
Gioco, in vigore la nuova legge regionale della Campania

Sono 25 gli articoli che compongono la legge “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari” della Campania, appena pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione e formalmente in vigore dal 4 marzo.

La nuova normativa, approvata in consiglio regionale il 10 febbraio, è il frutto dell'accorpamento di ben sette proposte in materia, supera quella vigente, definita nel 2014, con la legge numero 16 del 7 agosto, il Collegato alla legge finanziaria regionale che ha conferito ai Comuni piena facoltà di organizzare la distribuzione delle sale da gioco sul proprio territorio.

 

Fra le disposizioni principali, consultabili in versione integrale a questo link, ci sono un distanziometro di 250 metri (misurato dagli ingressi principali degli edifici, sulla base delle distanze pedonali più brevi), la salvaguardia delle attività esistenti, limiti orari, corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti ed iniziative nelle scuole.
 
IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO - La Regione dovrà istituire "uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed un "Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro". Oltre a favorire le "iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e li obbliga alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle Asl e dai comuni" e a curare la realizzazione, "sulla base dei dati forniti dai comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili, nell’ambito del Geo-portale sistema informativo territoriale della Campania".
Altra misura importante, sempre a cura della Regione, la costituzione di un osservatorio regionale sul Gap, in cui trovano posto anche "tre rappresentanti dei concessionari e degli operatori del gioco pubblico, individuati fra esponenti di organizzazioni aderenti ad associazioni di imprese operanti a livello regionale o nazionale e parti contraenti di contratti nazionali di lavoro nel settore del gioco regolamentato".
 
 
DISTANZE E LIMITI ORARI - Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni, di: "a) possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; b) videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali; c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’articolo 18; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative regionali". Tali disposizioni non si applicano altresì "agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate".
Il distanziometro è valido anche per le attività esistenti autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del r.d. 773/1931 "nei casi in cui l’ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai duecentocinquanta metri dall’ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi i luoghi sono posti sulla facciata del medesimo edificio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l’attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Quanto agli orari di accensione degli apparecchi, "i Comuni prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento: a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30; b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10".
 
 
LE COMPETENZE DEI COMUNI -  I Comuni, inoltre, nel dare attuazione alla legge "hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all’articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all’articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale; c) adottano misure finalizzate alla tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco regolamentato e la salvaguardia degli investimenti organizzativi già posti in essere dagli operatori autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I regolamenti comunali possono stabilire caratteristiche degli spazi per il gioco, nel rispetto delle vigenti normative poste dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolanti i requisiti igienicosanitari dei locali aperti al pubblico e con l’obiettivo di garantire condizioni di fruizione dei prodotti di gioco che, in particolare, consentono a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco. 3. È competenza delle amministrazioni comunali l’attività di promozione di iniziative e manifestazioni culturali specifiche per il territorio comunale aventi ad oggetto la prevenzione e la fonte: http://burc.regione.campania.it n. 17 del 3 Marzo 2020 cura del Dga, anche in collaborazione con le Asl, le associazioni aventi finalità di prevenzione e cura del Dga e le associazioni dei concessionari dei giochi regolamentati e degli esercenti".
 
 
UN MODELLO PER LE ALTRE REGIONI - La nuova legge è stata particolarmente ben accolta dal settore del gioco pubblico, dalle rappresentanze degli operatori delle scommesse come da quelli di tabaccherie e ricevitorie e dai gestori degli apparecchi da gioco.
Con l'auspicio che possa fungere da modello per le regioni che decideranno di mettere mano alle normative in materia di gioco, garantendo la non retroattività del distanziometro e almeno la tutela dei posti di lavoro esistenti.
 

Articoli correlati