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Cassazione: 'Preu non dovuto, chiedere rimborso ad Adm non ad Age'

16 dicembre 2021 - 16:22

La Cassazione rigetta il ricorso di un noleggiatore di giochi per il mancato rimborso del Preu non dovuto.

Scritto da Fm

“Non è prefigurabile in capo alla società ricorrente né la titolarità passiva del Preu, né, in alcun modo, un rapporto di sostituzione d'imposta rispetto al concessionario. Ne deriva l'estraneità della disciplina di cui all'art. 40 Dpr n. 640 del 1972 alla domanda della parte, risolvendosi la questione - ove investa l'entità delle somme effettivamente riconosciute dal concessionario al gestore - in una controversia tra le parti (gestore e concessionario), cui resta estranea l'Amministrazione finanziaria”.

Così si pronuncia la Corte di cassazione in merito al ricorso presentato da un noleggiatore di giochi che ha chiesto all'Agenzia delle entrate, con istanza del dicembre 2013, il rimborso del Preu non dovuto per l'anno 2008, ritenendo che per la sua remunerazione aveva subito ritenute dirette del Preu, per la quota del 12,80 percento con cadenza quindicinale dalle concessionarie quali sostituti d'imposta.

Il ricorrente rilevava, inoltre, che, “riguardando l'imposta l'intero ammontare delle somme giocate e non le sole vincite, il tributo era applicato sul 100 percento del coin (entrate) e che, dunque, il Preu riguardava la base imponibile ed assumeva rilievo ex art. 99 Tuir, con possibilità di deduzione nell'esercizio in cui era avvenuto il pagamento; che, peraltro, il pagamento anticipato, operato mediante la ritenuta, non era stato erroneamente considerato in fase di compilazione del modello unico 2009, sicché sussisteva un errore materiale dell'obbligo di versamento”.
 
Avverso il silenzio prestato dall'Amministrazione finanziaria il noleggiatore aveva quindi proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo ha accolto. Tale sentenza poi è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, per la quale, “inapplicabile l'art. 40 Dpr n. 640 del 1972, il contribuente era decaduto dall'istanza di rimborso per l'avvenuto decorso del termine ex art. 37 Dpr n. 602 del 1973”.
 
Per la Cassazione è il caso di osservare, sul punto, che “la richiesta di rimborso del Preu, se effettiva, avrebbe dovuto essere rivolta contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non nei confronti dell'Agenzia delle entrate. È poi irrilevante sia l'art. 64 Dpr n. 600 del 1973, di cui non sussistono i presupposti, sia l'art. 99 Tuir, non essendo riferibile alla contribuente alcun Preu suscettibile di deduzione.
Il ricorso va quindi rigettato”.
 

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