Tar Lombardia: 'Gioco, legittimi anche limiti inferiori alle 8 ore'
Il Tar Lombardia conferma i limiti orari al gioco vigenti a Paderno Dugnano (Mi) per complessive sei ore giornaliere, ritenendoli proporzionati e correttamente motivati dal Comune.
"La legittimità, riconosciuta dalla giurisprudenza, della limitazione oraria di otto ore, sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza delle misure imposte, permette di ritenere legittime anche le limitazioni di durata inferiore".
Ad evidenziarlo è il Tar Lombardia in una sentenza con cui respinge il ricorso dei titolari di alcune sale gioco di Paderno Dugnano (Mi) per l'annullamento dell'ordinanza del maggio 2019 con cui il Comune ha disposto lo stop al funzionamento degli apparecchi dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14, dalle 19 alle 21, tutti i giorni, festivi compresi.
In merito "all’assenza di proporzionalità nella riduzione dell’orario di 6 ore, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto proporzionata una riduzione di 8 ore", si legge nella sentenza.
I giudici amministrativi quindi sottolineano che "dall’esame degli atti risulta che il Comune ha provveduto all’emanazione dell’ordinanza impugnata a seguito di un’approfondita istruttoria, che si compendia nell’approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, ma è stata preceduta anche dai lavori della commissione comunale Legalità, che ha svolto diverse sedute nel biennio precedente, dai lavori del tavolo tecnico di lavoro costituito da Personale dell’Amministrazione comunale (settore Socio-culturale, Polizia Locale, Suap) e dell’attuazione del Progetto di contrasto del gioco d’azzardo ideato in collaborazione con il Comune di Novate Milanese e finanziato dalla Regione Lombardia.
Deve quindi escludersi che il fenomeno della ludopatia e del collegamento tra il gioco da un lato e le sale giochi e gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati in locali di pubblico esercizio dall’altro non sia stato adeguatamente valutato, anche con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale".