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Tar Sardegna: 'Ordinanza sul gioco di Cagliari motivata e legittima'

02 agosto 2018 - 15:24

Il Tar Sardegna respinge ricorso contro ordinanza del Comune di Cagliari che limita a otto ore al giorno il funzionamento degli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm

"Con specifico riferimento al caso ora in esame - e dunque al contesto regionale sardo - assumono rilievo i dati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, riportati nella mozione approvata dal Consiglio comunale di Cagliari il 7 febbraio 2017 (vedi narrativa), dai quali emerge che la Sardegna si colloca tra le prime regioni italiane per diffusione del gioco d’azzardo, come confermano anche i dati trasmessi dalla Asl n. 8 al Comune di Cagliari circa l’elevato numero di pazienti in cura per 'disturbo da gioco d’azzardo' (cfr., su tali aspetti, la memoria difensiva del Comune e la relativa documentazione). Per queste ragioni non può, dunque, condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’impugnata ordinanza sindacale sarebbe del tutto sprovvista di adeguati riscontri istruttori e motivazionali".


È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Sardegna ha respinto il ricorso proposto da una società titolare di una sala bingo contro il Comune di Cagliari e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento dell'ordinanza emanata dal sindaco nel 2017, avente ad oggetto la “Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico (…) delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite” nella parte in cui si limita ad otto ore giornaliere l'orario di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi, specificamente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00”.
 
 
Allo stesso modo "il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui l’ordinanza impugnata si porrebbe in illegittimo contrasto con la libertà d'iniziativa economica, in relazione al canone di proporzionalità dell’azione amministrativa" e ritiene che "non vi siano elementi per considerare 'sproporzionata' la nuova limitazione dell’orario di svolgimento consentito del gioco d’azzardo (8 ore su 24): a fronte di un fenomeno, quale la ludopatia, come si è visto ampiamente diffuso e pericoloso per la salute pubblica, parte ricorrente si è sostanzialmente limita a definire tale nuovo orario foriero di eccessivi svantaggi per la propria attività economica, ma non ha dimostrato - neppure indirettamente - che una riduzione meno drastica sarebbe stata, comunque, efficace; in sostanza la tesi della ricorrente si risolve nel tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle - di merito - operate dall’Amministrazione, il che ovviamente non può trovare condivisione in questa sede".
 
 
Quanto alle "doglianze che fanno leva sulla pretesa invasione, da parte del Comune, di competenze che sarebbero riservate all’Autorità statale, nonché sul mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, per avere il sindaco di Cagliari adottato la nuova regolamentazione oraria senza attendere l’Intesa tra Stato ed enti locali da assumersi nella Conferenza Stato-Città, il che, peraltro contribuirebbe ad alimentare una già spiccata disomogeneità tra le diverse discipline adottate, in questa materia, dai comuni italiani.
Neppure queste censure meritano di essere condivise, in primo luogo perché l’ordinanza impugnata costituisce espressione del generale potere del sindaco di regolare gli orari degli esercizi commerciali ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui 'Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici…': poiché le sale gioco (al pari degli ulteriori locali che ospitano videoterminali per il gioco d’azzardo) rientrano tra gli 'esercizi commerciali', tale disposizione normativa consente al sindaco di regolarne gli orari di apertura e questo a prescindere dalle complesse questioni sollevate dalla ricorrente in ordine al corretto riparto - in ordine ad altri aspetti, tuttavia irrilevanti nella presente controversia- delle competenze (normative e amministrative) in materia di gioco d’azzardo".
 
 
Infine, secondo il Tar Sardegna la ricostruzione descritta da parte ricorrente "trova smentita nel fatto che l’ordinanza di cui si discute è stata adottata prima che fosse approvata, in Conferenza Unificata, l’Intesa di cui all’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 (il che è avvenuto solo in data 7 settembre 2017), avente a oggetto la definizione delle 'caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti' (così, testualmente, la disposizione normativa dianzi richiamata).
Non può, infatti, configurarsi una 'paralisi' dell’attività amministrativa di contrasto alla ludopatia nelle more dell’approvazione dell’Intesa, la quale, peraltro, risulta allo stato attuale inefficace, in quanto non ancora recepita in apposito decreto del Ministro dell’Economia come espressamente richiede la richiamata norma di legge; circostanza, quest’ultima, che esclude anche una possibile rilevanza della previsione - leggibile all’interno dell’Intesa del 7 settembre 2017- secondo cui agli enti locali è riconosciuta la possibilità di individuare fasce orarie di chiusura non superiori alle sei ore complessive: tale previsione è, infatti, inefficace, come lo è l’intera Intesa proprio perché non ancora recepita nel decreto ministeriale".

 

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