Tar Sicilia: 'No licenza sala giochi se si hanno precedenti penali'
I giudici del Tar Sicilia rigettano ricorso per mancata licenza pubblica sicurezza per apertura sala giochi a soggetto con precedenti penali.
La presenza di precedenti penali a carico proprio o dei propri familiari bastano a motivare il diniego di autorizzazione per l'apertura di una sala giochi. Questa la motivazione con cui il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un esercente contro il provvedimento con cui il Questore della provincia di Palermo ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza per gestire una sala da giochi a Lercara Friddi (Palermo).
Nel caso in esame, ribadiscono i giudici, il diniego si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: "a carico del richiedente, una segnalazione per lesioni personali; nonché, la circostanza di essere stato controllato con due soggetti, ai quali venivano rinvenute sostanze stupefacenti; i pregiudizi penali nei confronti dei familiari e, in particolare, quelli a carico del padre del predetto, condannato per vari reati (lesioni personali, ricettazione, tentata estorsione) e, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, detenuto per omicidio con l’aggravante di agevolare associazioni mafiose. Nel provvedimento si fa anche riferimento al deferimento all’Autorità Giudiziaria della madre del ricorrente per violenza privata aggravata".
Né rileva a favore del ricorrente la circostanza che il predetto e il padre non sono conviventi, non solo per le ridotte dimensioni del Comune di residenza, ma anche in quanto lo strettissimo legame parentale rileva di per sé, senza che lo stesso legame, e la frequentazione che di norma ne consegue, risulti in alcun modo sconfessato. Va, infine, considerato che tutte le affermazioni, contenute nel ricorso, sulle spese sostenute per la locazione dell’immobile, per la ristrutturazione e per l’acquisto degli apparecchi elettronici, restano sul piano delle mere asserzioni prive di riscontro documentale, atteso che né al momento della proposizione del gravame, né successivamente, è stato prodotto alcun atto a comprova di quanto solo labialmente sostenuto".