Tar Toscana annulla limiti gioco Livorno: 'Studi insufficienti'
Il Tar Toscana annulla l'ordinanza sul gioco del Comune di Livorno in quanto non supportata da studi sufficienti a motivarla.
"L’ordinanza del sindaco di Livorno impugnata in questa sede appare essere assistita da una serie di riferimenti a studi e contributi, di diversa natura e provenienza, che appaiono però del tutto insufficienti a giustificare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo sopra richiamata, l’emanazione di una disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco".
Lo sottolinea il Tar Toscana nell'accogliere il ricorso di una società di gioco disponendo l’annullamento dell’ordinanza 4 agosto 2017, n. 96580 del sindaco di Livorno in materia di contrasto al Gap, emanata dopo che lo stesso tribunale amministrativo aveva bocciato il regolamento comunale in quanto limitativo della libera iniziativa economica.
La sentenza poi evidenzia che "in maniera non dissimile da quanto già rilevato nella cospicua giurisprudenza della Sezione sopra richiamata, anche l’ordinanza restrittiva degli orari di esercizio del gioco emanata dal Sindaco di Livorno non appare pertanto essere supportata da studi scientifici relativi al territorio comunale; il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e deve trovare accoglimento. Per di più, l’atto impugnato appare essere caratterizzato anche da ulteriore ed evidente illegittimità, rilevata dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, basato su quanto già rilevato nella precedente sentenza 17 marzo 2017, n. 397 della Sezione; anche in questo caso, deve, infatti, rilevarsi come la disciplina degli orari impugnata appaia essere viziata da ulteriore ed evidente illogicità, derivante dall'aver 'accomunato nella stessa disciplina restrittiva le autorizzazioni ex art. 86 o 88 del Tulps, caratterizzate da evidenti differenziazioni proprio sotto il profilo dell’accessibilità ai minori (decisamente più agevole nel caso di apparecchi presenti in esercizi commerciali non specificamente destinati al gioco come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, ecc.) e del controllo degli accessi da parte del titolare' (Tar Toscana, sez. II, 17 marzo 2017, n. 397). Manifestamente irrilevante è poi l’entrata in vigore della l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 (prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico), inesattamente definita dalla difesa dell’Amministrazione comunale come legge statale; l’art. 4 della citata legge regionale si riferisce, infatti, alla ben diversa problematica della distanza dai 'luoghi sensibili' e non incide per nulla sulla problematica degli orari di apertura che oggi ci occupa".