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Tar: 'Sì a sospensione dal Ries, vertici della società rinviati a giudizio per gioco illegale'

26 febbraio 2024 - 11:44

Il Tar Calabria rigetta l’istanza cautelare proposta da una società per l'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva e della rimozione dall'Albo operatori svolgenti attività in materia di apparecchi da gioco.

Scritto da Redazione
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“Il quadro fattuale descritto nel provvedimento prefettizio, per quanto emerge dagli atti di causa, risulterebbe meritevole di apprezzamento ai fini interdittivi, in special modo per ciò che concerne la ragionevolezza della valutazione operata dal prefetto circa la 'regia unica' agìta dalla socia unica unitamente a soggetti controindicati, interessati da comprovate relazioni di collegamento con personalità organiche o contigue a clan malavitosi locali”.

 

Lo rilevano i giudici del Tar Calabria nell'ordinanza con cui rigettano l’istanza cautelare proposta da una società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di informazione antimafia interdittiva adottato dalla Prefettura di Cosenza  - e dei provvedimenti di sospensione cautelare dell'iscrizione nell'elenco dell'Albo operatori svolgenti attività in materia di apparecchi da intrattenimento adottato dall'Ufficio dei Monopoli per la Calabria – per la “ravvisata sussistenza di rischio infiltrativo per la ritenuta reale regia direzionale della società” che sarebbe svolta di fatto oltre che dall'attuale legale rappresentante anche dal fratello e dal precedente amministratore rinviati a giudizio “per concorso in esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e truffa, con l’aggravante che i reati contestati sono connessi all’agevolazione di cosca di ‘ndrangheta”.

 

Il Collegio rimarca che “gli esiti del procedimento di riesame della misura cautelare penale degli arresti domiciliari dunque, non sarebbero in grado di sconfessare la veridicità di significativi fatti storici posti a base della misura prefettizia; tali elementi, unitamente agli evidenziati rapporti parentali, al sequestro preventivo d’urgenza del complesso aziendale disposto dal Pubblico ministero, in quanto, nonostante la formale titolarità, alle dichiarazioni del nuovo amministratore della società, sembrerebbero, in una visione d’insieme e non atomistica o parcellizzata, rappresentare un quadro indiziario ampio ed esaustivo tale da rendere ragionevole l’adozione del provvedimento impugnato, nell’ottica propria dell’istituto interdittivo, che è di prevenzione amministrativa oltre che fondata sul criterio di accertamento, del tutto distinto da quello che governa la logica penalistica, del c.d. più probabile che non”.

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